Cassazione Civile, Sentenza n. 7360/2021 del 16/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 3/4/2014 per la chiusura dell'unità locale dove la ricorrente lavorava come store manager (II livello CCNL commercio). Questione centrale: repéchage (possibilità di ricollocazione del lavoratore) e ripartizione dell'onere della prova tra datore di lavoro e lavoratore. La ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello per aver ritenuto che la sua domanda fosse limitata a ricollocazioni in Campania o basso Lazio e per aver fatto gravare al lavoratore un onere di collaborazione che, secondo lei, contrasterebbe con il principio per cui spetta al datore l'onere di allegazione e prova dell'impossibilità di repéchage.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello che aveva accertato la sussistenza della crisi aziendale e la chiusura del punto vendita; ha condiviso l'interpretazione della domanda della lavoratrice come limitata alla possibilità di essere riassunta in sedi della Campania o del basso Lazio; ha ritenuto che la società resistente avesse adeguatamente assolto l'onere di allegazione e prova circa l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice in quell'area (assenza di punti vendita nel basso Lazio e mancanza di postazioni disponibili in Campania). Di conseguenza non è stata ravvisata violazione di legge. Il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio e decade eventuale ulteriore contributo unificato nei termini indicati.
Norme richiamate
Legge 15 luglio 1966 n. 604, artt. 3 e 5
Riaffermato il principio per cui, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere di allegazione e di prova circa l'impossibilita' del repéchage grava sul datore di lavoro.
Art. 2697 c.c.
Richiamato il principio generale sulla ripartizione dell'onere della prova: chi allega un fatto ha l'onere di dimostrarlo; la Corte ha valutato sufficiente la prova fornita dal datore di lavoro sull'assenza di posti disponibili nelle aree indicate.
DPR 30 aprile 2002 n.115, art.13 co.1 quater
Regime del contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo previsto.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve allegare e provare la reale causa e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repéchage); senza tale prova il licenziamento può essere illegittimo.
- Il lavoratore non ha, in linea generale, l'onere processuale di indicare tutti i posti aziendali disponibili; tuttavia se nella domanda limita espressamente la propria richiesta a specifiche sedi o aree geografiche, il giudice valuterà la possibilità di repéchage entro quel perimetro e l'assenza di posti in quell'ambito può legittimare il licenziamento.
- L'interpretazione del contenuto della domanda spetta al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi specifici (es. errore di diritto, vizio logico-decisorio o travisamento del fatto allegato).
- Per difendersi efficacemente è importante che il datore documenti offerta/assenza di posti e che il lavoratore espliciti chiaramente l'ambito territoriale o la disponibilità a trasferirsi, perché limitazioni soggettive possono incidere sull'accertamento del repéchage.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di soccombenza e delle relative spese, nonché l'applicabilità di oneri amministrativi come il contributo unificato.
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