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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30938/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'amministrazione finanziaria contestava la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione, avvenuta nel 2007, di un terreno edificabile in comproprietà con altri familiari. Il terreno era stato ceduto a un'impresa di costruzioni in permuta con porzioni di fabbricati residenziali da costruire. I fratelli del contribuente avevano effettuato contestuali cessioni delle rispettive quote. La CTR Lazio aveva prima accolto la revocazione della precedente sentenza e poi, nel rescissorio, rigettato l'appello dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la violazione degli artt. 21, 67 e 68 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la plusvalenza si sarebbe realizzata non nel 2009, come ritenuto dal giudice di merito, ma nel 2010, all'atto della specificazione catastale e della consegna degli immobili costruiti, e comunque che era errata la rilevanza attribuita al momento di realizzazione dei beni futuri oggetto della permuta. Il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura sulla tempistica di realizzo della plusvalenza, affermando che, in caso di permuta di un bene esistente con un bene futuro, la plusvalenza si realizza quando il bene futuro viene ad esistenza ed entra nel patrimonio del cedente; non rilevano né l'identificazione catastale né la consegna dell'immobile. Ha inoltre osservato che la collocazione del momento di realizzazione nel 2009 era un accertamento di fatto della CTR non specificamente censurato e comunque non sindacabile in sede di legittimità. Poiché l'avviso impugnato si fondava su una plusvalenza imputata al 2010, una volta escluso che il presupposto impositivo si fosse verificato in quell'anno, veniva meno la pretesa fiscale. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura dell'Agenzia è stata formalmente veicolata come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 21 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di plusvalenze imponibili.

  • art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di redditi diversi e plusvalenze.

  • art. 68 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per la determinazione temporale della plusvalenza.

  • art. 1472 c.c.

    L'effetto traslativo della vendita di cosa futura si verifica quando la cosa viene ad esistenza; tale criterio è stato richiamato anche per la permuta di terreno con fabbricato da costruire.

  • art. 2645-bis c.c.

    Richiamato a conforto della soluzione che individua il momento di realizzazione del bene futuro nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di permuta tra un bene esistente e un bene futuro, la plusvalenza fiscale si realizza nel momento in cui il bene futuro viene ad esistenza ed entra nel patrimonio del cedente, non quando intervengono la voltura catastale o la consegna materiale del bene.
  • Per le cessioni di beni futuri rileva, in via coerente sul piano civilistico, il momento in cui il bene si considera venuto ad esistenza ai sensi dell'art. 1472 c.c., ossia, se si tratta di porzioni di edificio da realizzare, quando il processo edificatorio è giunto al completamento delle strutture fondamentali.
  • Se l'avviso di accertamento è riferito a una specifica annualità d'imposta, l'accertamento giudiziale che il presupposto impositivo si è verificato in un anno diverso comporta il venir meno della pretesa così come formulata, non essendo consentita una diversa imputazione temporale del componente reddituale al di fuori dei criteri legali di competenza.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l'anno di realizzazione del bene futuro, tale valutazione non è sindacabile in cassazione se non adeguatamente e specificamente censurata nei limiti del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoCompravendita
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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