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Sentenza

Sentenza n. 4407/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 3134/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202601074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3134/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 28 luglio 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, € 1.427,90 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Dedotta l’inerzia ministeriale nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la ricorrente ha chiesto il pagamento e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto; il testo non riferisce specifiche contestazioni ulteriori.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha rilevato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era passata in giudicato e che era stata notificata in copia conforme il 30 luglio 2025, con conseguente decorso, alla data del ricorso, del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’integrale adempimento da parte del Ministero, ha ordinato di corrispondere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza € 1.427,90, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, per le ferie non godute nei quattro anni scolastici indicati. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni e determinare e procurare il pagamento delle somme ancora dovute, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, da corrispondere ai difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 3134/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 luglio 2025 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 2 marzo 2026 (all. 2 al ricorso).

    Il passaggio in giudicato del titolo è accertato sulla base delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c. e dell’attestazione della cancelleria.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 30 luglio 2025 (all. 1 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    L’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione può essere intrapresa dopo il decorso di almeno 120 giorni dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo in copia conforme.

  • art. 474 c.p.c.

    La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 30 luglio 2025 (all. 1 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo costituito dalla sentenza deve essere notificato in copia munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di un’amministrazione è procedibile, quanto al termine dilatorio, dopo che siano trascorsi 120 giorni dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo in copia conforme.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare notificazione e il decorso del termine dilatorio, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale adempimento; in mancanza, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del pagamento entro il termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione, fissandogli un autonomo termine per l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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