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Sentenza

Sentenza n. 12078/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria di merito pubblicata all'esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità dell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, codice concorso GIUSTIZIA 2600ASSISTENTI CODICE02 nella parte in cui non ricomprende il nome della ricorrente con punteggio di 21,75, ed attribuisce, invece, a questa ultima un punteggio inferiore a quello spettantele e nella sua edizione che non la gradua utilmente; la cui parziale conoscenza è stata appresa a mezzo lettura di un avviso sul portale IN.PA che pure si impugna; - di tutti gli atti, di data ed estremi sconosciuti, sulla cui scorta il Ministero della Giustizia in data 12.2.2026 ha comunicato sul portale reclutamento InPA nella sezione dedicata al concorso de quo di aver effettuato la ricorrezione e la rideterminazione dei punteggi precedentemente assunti dalla Commissione esaminatrice a seguito di non specificata sentenza TAR Lazio, avente ad oggetto un quesito somministrato in occasione della prova scritta del codice 02 nella sessione del 21.10.2025 ore 16,00; - di tutti gli atti compresi quelli della Commissione esaminatrice con cui, a seguito di correzione e rideterminazione del punteggio del concorso de quo, è stato attribuito alla ricorrente il minor punteggio di 20,75; - degli atti con cui l’Amministrazione resistente ha approvato l operato della Commissione esaminatrice e la stessa graduatoria di merito; - di ogni altro preordinato connesso e conseguenziale comunque per la sola parte in cui sono lesivi degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del verbale n. 33 del 10/2/26 della Commissione di esame nominata dalla Commissione RIPAM per la procedura di selezione del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente di 2970 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, profilo Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, verbale trasmesso alla ricorrente a mezzo pec dal Formez in data 13.04.26.

Giustizia amministrativa202604719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica della graduatoria e ricalcolo del punteggio concorsuale, con decurtazione di un punto per la risposta fornita a un quesito sulle notificazioni penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti organizzatori del concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva partecipato alla prova scritta del concorso e aveva scelto, in relazione a un quesito sull’art. 157 c.p.p., la risposta secondo cui la notificazione successiva all’imputato non detenuto è eseguita mediante consegna al difensore, che può dichiarare di non accettarla. Tale risposta era stata inizialmente considerata corretta. Successivamente, con avviso pubblicato sul portale InPA e con il verbale n. 33 del 10 febbraio 2026, la Commissione ha proceduto a una ricorrezione generalizzata, ritenendo corretta la diversa risposta secondo cui il difensore non può rifiutare la notificazione e decurtando di un punto il punteggio della ricorrente. La candidata ha dedotto, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 24 Cost., dell’art. 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 2909 c.c., della lex specialis e dei principi di giusto procedimento, motivazione, affidamento, proporzionalità, correttezza e buona fede. Ha sostenuto che l’Amministrazione avesse illegittimamente esteso a tutti i candidati gli effetti di sentenze rese in controversie inter alios, non definitive, e che il ricalcolo costituisse esercizio di autotutela decisoria senza adeguata motivazione, interesse pubblico e garanzie procedimentali. Ha inoltre affermato che la propria risposta fosse conforme alla formulazione del quesito e alla disciplina applicabile.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l’amministrazione con la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e che, pertanto, non sia estraneo alla procedura concorsuale. Nel merito, ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Il Collegio ha escluso che l’Amministrazione abbia esteso tecnicamente alla ricorrente il giudicato formatosi su sentenze relative ad altri candidati: il richiamo a tali pronunce è stato considerato meramente argomentativo e ricognitivo, funzionale alla valutazione autonoma della Commissione. Ha inoltre ritenuto non applicabile l’art. 21-nonies l. 241/1990, poiché gli atti di svolgimento e valutazione delle prove, anteriori all’approvazione della graduatoria finale, hanno natura endoprocedimentale e non producono effetti stabili né consolidano un affidamento tutelabile. La Commissione poteva quindi riesaminare e correggere la risposta e ricalcolare uniformemente i punteggi, nell’ambito di un riesame interno o di autotutela impropria, senza osservare le garanzie proprie dell’annullamento d’ufficio. Il potere è stato ritenuto esercitato nel rispetto di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, poiché la rettifica ha inciso uniformemente sui candidati ed era diretta a correggere un errore oggettivo. Quanto al merito del quesito, il TAR ha ritenuto corretta la risposta secondo cui le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore, che non può rifiutarle, alla luce dell’art. 157-bis c.p.p. introdotto dal d.lgs. 150/2022 e dell’abrogazione del previgente art. 157, comma 8-bis, c.p.p. La risposta scelta dalla ricorrente rifletteva invece una disciplina non più vigente. La formulazione del quesito non è stata ritenuta ambigua. È stato infine escluso un legittimo affidamento sulla valutazione iniziale, poiché la graduatoria finale non era ancora stata approvata e solo la sua pubblicazione rende stabile la posizione del candidato. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • artt. 74 e 88 c.p.a.

    Il Collegio ha richiamato precedenti della stessa Sezione ritenuti conformi per motivare il rigetto.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata respinta, poiché il verbale della Commissione consentiva di ricostruire il percorso valutativo e il fondamento della rettifica.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disposizione sull’annullamento d’ufficio non si applica al riesame di atti endoprocedimentali adottati prima dell’approvazione della graduatoria finale, privi di effetti definitivi e stabili.

  • art. 157 c.p.p.

    Il quesito concorsuale riguardava le notificazioni successive all’imputato non detenuto.

  • art. 157-bis c.p.p.

    La disciplina vigente prevede, salve le eccezioni previste dalla legge, la consegna della notificazione al difensore di fiducia o d’ufficio senza facoltà di rifiuto.

  • art. 157, comma 8-bis, c.p.p.

    La previgente disciplina, che contemplava la facoltà del difensore di fiducia di non accettare la notificazione, è stata ritenuta abrogata e non applicabile alla prova concorsuale.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Il decreto legislativo ha introdotto l’art. 157-bis c.p.p., modificando la disciplina delle notificazioni successive alla prima.

  • art. 2909 c.c.

    La doglianza relativa ai limiti soggettivi del giudicato è stata respinta, poiché le sentenze richiamate non sono state applicate come vincolanti ultra partes, ma solo come elementi argomentativi.

Massime di principio

  • Prima dell’approvazione della graduatoria finale, gli atti di correzione e valutazione delle prove concorsuali hanno natura endoprocedimentale e non consolidano una posizione giuridica definitiva né un affidamento giuridicamente tutelabile.
  • La Commissione esaminatrice può riesaminare e correggere, prima della conclusione del procedimento concorsuale, l’individuazione della risposta esatta e i punteggi attribuiti, quando ciò sia necessario per emendare errori oggettivi, senza che tale attività costituisca annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Il riesame uniforme della prova concorsuale non costituisce estensione ultra partes del giudicato quando le pronunce rese in controversie individuali siano richiamate soltanto come argomenti e la Commissione compia una valutazione autonoma della correttezza della soluzione.
  • La rettifica dei punteggi concorsuali è legittima se applicata uniformemente a tutti i candidati e sorretta dalla necessità di correggere un errore oggettivo, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.
  • La posizione del candidato diviene stabile, ai fini dell’affidamento sulla valutazione concorsuale, con l’approvazione e pubblicazione della graduatoria finale; le valutazioni anteriori non impediscono il riesame da parte dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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