Cassazione Civile, Ordinanza n. 07071/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CGT di secondo grado che aveva confermato l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2019, con recupero di maggiori IRES e IRAP, oltre interessi e sanzioni, per il disconoscimento di costi documentati da fatture emesse da due società ritenute mere cartiere e riferite ad acquisto e noleggio di beni strumentali. Il contenzioso nasceva da indagini della Guardia di finanza che avevano ricostruito una rete di società riconducibili, direttamente o indirettamente, a un soggetto indicato come dominus del sistema, con passaggi ritenuti fittizi di beni strumentali e fatturazioni per operazioni mai realmente eseguite. Nel ricorso per cassazione la contribuente articolava quattro motivi: 1) omesso/esistente vizio motivazionale e illogicità della sentenza d’appello, sostenendo che alcune società avevano svolto effettiva attività edilizia; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e del regime presuntivo, assumendo che l’Ufficio non avesse provato adeguatamente l’inesistenza delle operazioni e che fosse stata erroneamente ritenuta fittizia la catena dei trasferimenti dei beni; 3) ulteriore violazione delle norme su prova, presunzioni e accertamento, con doglianze sostanzialmente reiterate; 4) violazione dell’art. 109 TUIR, deducendo che non fosse chiara la natura dell’inesistenza e che comunque l’ufficio non avesse fornito un quadro probatorio sufficiente per escludere la deducibilità dei costi. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, e ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati anche i restanti motivi, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione effettiva, che i motivi tendevano a sollecitare un nuovo esame del merito in presenza di doppia conforme, che l’Amministrazione aveva assolto il proprio onere probatorio con elementi anche presuntivi e che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, i costi sono indeducibili per difetto di inerenza salvo prova contraria del contribuente, qui non fornita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha reputato inammissibile il primo motivo per effetto della doppia conforme e perché non deduceva un effettivo omesso esame di fatto storico decisivo; ha ritenuto manifestamente infondato il profilo motivazionale, riconoscendo alla sentenza d’appello una motivazione ampia e coerente. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo per difetto di specificità e autosufficienza e perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, osservando che l’Ufficio aveva fornito adeguati elementi, anche indiziari, sull’inesistenza oggettiva delle operazioni, mentre la contribuente non aveva dato prova contraria dell’effettività delle prestazioni e dei trasferimenti. Ha poi giudicato manifestamente infondato il quarto motivo, affermando che, una volta accertata l’oggettiva inesistenza delle operazioni, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, indipendentemente dalla regolarità formale, salvo prova dell’effettività non offerta dal contribuente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per denunciare un vizio motivazionale, ma la Corte ritiene che la sentenza d’appello avesse invece una motivazione effettiva e sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è dichiarato inammissibile sia per il divieto di riesame del fatto in presenza di doppia conforme, sia perché non indica un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito.
art. 348-ter c.p.c.
È richiamato per il regime della doppia conforme che preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione anche per presunzioni, ma poi grava sul contribuente l'onere della prova contraria dell'effettività.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte afferma che gli indizi valorizzati dal giudice di merito erano gravi, precisi e concordanti e che il ricorso mirava in realtà a una diversa valutazione del merito.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È evocato come norma sull'accertamento induttivo; la Corte ritiene corretta la valutazione probatoria effettuata dal giudice di merito.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte lo considera nel quadro delle regole di accertamento e prova delle operazioni imponibili, senza ravvisarne violazione.
art. 115 c.p.c.
Evocato per il preteso travisamento dei fatti; la Corte ne esclude la violazione, ritenendo i motivi diretti a contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 109 TUIR
La Corte afferma che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, i costi sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo prova contraria dell'effettività delle operazioni.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte applica le statuizioni consequenziali in tema di condanna alle spese e alla somma ulteriore, come richiamato nel dispositivo.
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
È richiamato per il procedimento e per le conseguenze decisorie nella definizione accelerata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito senza indicare un fatto storico decisivo omesso dal giudice.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando, pur concisa, dia conto in modo coerente e non apparente delle ragioni della decisione, soprattutto se sorretta da elementi fattuali convergenti e logicamente coordinati.
- Nelle controversie relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni.
- La mera esibizione della fattura, o la regolarità solo formale della contabilità e dei pagamenti, non basta a dimostrare l'effettività dell'operazione quando l'Ufficio abbia contestato la sua inesistenza oggettiva.
- Accertata l'oggettiva inesistenza dell'operazione, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo che il contribuente dimostri l'effettività della prestazione o della cessione.
- Le doglianze che contestano la ricostruzione dei fatti, senza specificare puntualmente gli elementi probatori ignorati o travisati, sono inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.
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