Sentenza del 08/04/2016 n. 6861 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato due sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che avevano ritenuto valido il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 nonostante il pagamento incompleto o tardivo delle rate successive alla prima. Secondo l'Agenzia, il condono richiedeva il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute; in mancanza, la sanatoria doveva considerarsi inefficace. La Corte ha distinto tra IVA e IRPEF/IRAP: per l'IVA ha ritenuto la disciplina del condono incompatibile con il diritto dell'Unione europea; per IRPEF e IRAP ha stabilito che l'integrale e tempestivo pagamento delle rate costituisce condizione necessaria per il perfezionamento del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due giudizi, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato senza rinvio le sentenze della CTR. Decidendo direttamente nel merito, ha rigettato i ricorsi originariamente proposti dalla società contribuente contro le cartelle di pagamento e il diniego del condono. Il secondo motivo del secondo ricorso, relativo all'eventuale annullamento parziale della cartella, è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, poiché i principi applicati si erano consolidati dopo la proposizione dei ricorsi.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Condono per omessi o tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni presentate
Per IRPEF e IRAP il condono ha natura clemenziale ed è subordinato al pagamento integrale e tempestivo dell'imposta, degli interessi e delle rate previste. Il pagamento della sola prima rata non perfeziona la sanatoria. Con riferimento all'IVA, la norma deve essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui comporta la rinuncia alle sanzioni.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Disciplinano diverse ipotesi di condono premiale e non possono essere applicati analogicamente al condono dell'art. 9-bis, trattandosi di disposizioni eccezionali.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare le sentenze senza rinvio e di decidere direttamente la controversia nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
È richiamato per evidenziare che, nel condono dell'art. 9-bis, l'importo dovuto è già determinato nella dichiarazione integrativa e non necessita di una nuova attività di liquidazione; ciò rafforza la necessità del pagamento integrale e tempestivo.
Sesta direttiva n. 77/388/CEE
Le misure nazionali che comportano una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'IVA o delle relative sanzioni possono compromettere il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA e devono essere disapplicate dal giudice nazionale.
Art. 10 del Trattato CE
Impone al giudice nazionale di garantire l'effettività del diritto comunitario, anche d'ufficio e senza che ciò sia impedito da preclusioni processuali.
Massime di principio
- Nei condoni fiscali occorre verificare la specifica disciplina applicabile: le regole previste per un tipo di sanatoria non possono essere estese analogicamente ad altre ipotesi.
- Quando il condono ha natura clemenziale e l'importo dovuto è già determinato dal contribuente, il beneficio si perfeziona normalmente solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme e rate previste.
- Il pagamento della prima rata, da solo, non è sufficiente a conservare il condono se la legge non prevede espressamente la validità della sanatoria nonostante il mancato pagamento delle rate successive.
- Per i tributi armonizzati come l'IVA, una disciplina nazionale che comporti la rinuncia generalizzata a imposta o sanzioni può essere disapplicata se incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidatisi successivamente, il giudice può compensare le spese di lite anche quando una parte risulta sostanzialmente soccombente.
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