Cassazione Civile, Sentenza n. 34011/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato avvisi di accertamento ICI relativi al 2004 per un immobile in comproprietà, articolando tre censure: (1) vizio di motivazione, per aver il Comune integrato la motivazione dell'atto in sede di memorie (richiamando il regolamento comunale e termini di decadenza); (2) difetto di esercizio del potere impositivo per decadenza, contestando l'applicabilità dei termini decadenziali (regolamento comunale triennale vs. novella normativa del 2006 che allungava i termini); (3) errata qualificazione dell'area come edificabile e determinazione del valore, perché il diniego di concessione edilizia impedirebbe la reale capacità edificatoria e dunque la base imponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la menzione del regolamento nelle controdeduzioni costituisce una mera eccezione difensiva e che la motivazione dell'atto impositivo deve contenere gli elementi necessari per identificare e quantificare il debito, non la dettagliata esposizione della disciplina applicabile; il principio iura novit curia consente l'applicazione della norma regolamentare anche senza richiesta specifica. Sul secondo motivo ha applicato il principio tempus regit actum: la novella legislativa del 2006 che ha prorogato il termine di accertamento è applicabile perché, al momento della modifica normativa, il termine previgente non era ancora decorso e il regolamento comunale era ancora vigente; pertanto non è intervenuta decadenza. Sul terzo motivo ha precisato che ai fini ICI la edificabilità si valuta con riguardo agli strumenti urbanistici vigenti (Piano Regolatore ecc.); il diniego di concessione non esclude automaticamente la potenzialità edificatoria e può influire al più sulla quantificazione del valore. In conclusione il ricorso è stato respinto; non pronunciata la condanna sulle spese per mancata costituzione della parte vittoriosa; la Corte ha altresì dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (n.3)
art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
Strumento di censura dei ricorrenti per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte lo ha esaminato e ritenuto infondato rispetto ai motivi prospettati.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24
art. 24, d.lgs. n. 546/1992
Norma richiamata dai ricorrenti in tema di motivazione e procedimento tributario; la Corte ha valutato che la motivazione dell'atto impositivo non richiede l'enunciazione completa della disciplina procedimentale.
legge n. 212 del 2000, art. 7
art. 7, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Rilevante per principio di trasparenza e motivazione degli atti impositivi; la Corte ha comunque distinto il contenuto minimo di motivazione richiesto all'atto tributario.
legge n. 241 del 1990, art. 3
Principi generali di attività amministrativa e motivazione; utilizzata nella discussione sulla adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo.
Regolamento comunale n. 14 del 20/04/1999, art. 8 (e art. 11 richiamati)
art. 8 e art. 11, Regolamento comunale n. 14/1999
Il Comune aveva invocato termini decadenziali previsti dal regolamento; la Corte ha ritenuto che la menzione del regolamento in sede difensiva non altera la validità della motivazione dell'atto e che le disposizioni regolamentari possono essere considerate dal giudice anche d'ufficio.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 11
art. 11, d.lgs. n. 504/1992
Disciplina del termine decadenziale per l'accertamento ICI; la Corte ha analizzato l'interazione con le successive novellazioni e con il principio tempus regit actum.
legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 175
art. 1, commi 161 e 175, L. n. 296/2006
Comma 161 ha prorogato il termine di accertamento; comma 175 ha inciso sul potere regolamentare comunale. La Corte ha ritenuto applicabile la proroga perché il termine previgente non era ancora scaduto e la disposizione regolamentare era ancora vigente al momento dell'entrata in vigore della novella.
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59 comma 1 lett. i e comma 2
art. 59, comma 1 lett. i e comma 2, d.lgs. n. 446/1997
Richiamati in relazione alla competenza comunale e regolamentazione dei tributi locali; utilizzati nella disamina del profilo procedurale e della vigenza dei regolamenti comunali.
Costituzione, art. 53
Richiamato dai ricorrenti in ordine al principio di capacità contributiva e alla legittimità dell'imposizione; la Corte ha valutato il profilo rispetto alla corretta determinazione della base imponibile.
DPR n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 (introdotto da L. n. 228/2012)
Norma sul contributo unificato; la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione di un atto tributario deve contenere gli elementi necessari per identificare e quantificare il debito d'imposta, ma non necessita di una dettagliata esposizione della disciplina procedurale applicabile; eccezioni o riferimenti normativi richiamati in sede di difesa possono essere valutati dal giudice ex officio (principio iura novit curia).
- Le norme procedurali e decadenziali seguono il principio tempus regit actum: una novella che proroga termini di accertamento è applicabile se, al momento della sua entrata in vigore, il termine previgente non è ancora decorso, con conseguente proroga del termine decadenziale.
- Il richiamo a termini stabiliti da regolamenti comunali può essere rilevante, ma l'abrogazione o la modifica legislativa sopravvenuta può incidere solo se il termine originario si era già esaurito; in caso contrario la novella può estendere il potere di accertamento.
- Ai fini della qualificazione catastale/tributaria di un'area (es. edificabilità), il criterio è la verifica concreta sulla base degli strumenti urbanistici vigenti (Piano regolatore e strumenti urbanistici), non il mero diniego di una singola concessione edilizia; il diniego può influire sulla quantificazione del valore ma non necessariamente sulla categoria di destinazione urbanistica.
- In controversie tributarie è fondamentale documentare come gli strumenti urbanistici e le circostanze concrete influenzino il valore del bene: contestare solo un diniego di permesso edilizio è spesso insufficiente per escludere la base imponibile.
- La parte vittoriosa che non si costituisce nel giudizio può impedire pronunce sulle spese a carico della controparte; inoltre la Corte può disporre obblighi accessori (es. versamento di contributo unificato) anche in caso di rigetto del ricorso.
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