Ordinanza n. 3009/2026 - Milano, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione nei confronti dell’istanza presentata dal ricorrente in data 24.11.2025 per l’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione a seguito della revoca del nulla osta al lavoro subordinato di lavoratore extracomunitario già rilasciato in suo favore (prot. n.-OMISSIS- - -OMISSIS- – Modello B2020); nonché per l’accertamento dell’obbligo della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione di provvedere sulla predetta istanza; nonché per la condanna della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione di provvedere sulla predetta istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a.; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di -OMISSIS- a seguito della domanda presentata in data 12.08.2023 con codice istanza n. -OMISSIS- e codice assicurata n. -OMISSIS-, all’esito dell’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione da parte della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l’Immigrazione; nonché per la condanna della Questura di -OMISSIS- di provvedere sulla predetta domanda entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Milano su un’istanza di autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e inerzia della Questura di -OMISSIS- sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto una pluralità di domande: l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sull’istanza del 24 novembre 2025 per l’autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, a seguito della revoca del nulla osta al lavoro subordinato; la condanna della Prefettura a provvedere con un atto espresso, con richiesta di commissario ad acta; l’accertamento della fondatezza della pretesa relativa alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata alla Questura di -OMISSIS- il 12 agosto 2023; e la condanna della Questura a provvedere, anch’essa con richiesta di commissario ad acta. Il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità delle domande concernenti la Questura, sub c) e d), perché proposte oltre il termine annuale decorrente dalla scadenza del termine per provvedere previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. La questione è stata segnalata alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato una possibile inammissibilità delle domande rivolte alla Questura, senza assumere una decisione definitiva, e ha assegnato alle parti quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 2 luglio 2026. Le domande relative alla Prefettura non risultano decise nel merito. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente per esigenze di tutela della dignità e dei diritti della parte interessata.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
il termine per provvedere di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha ravvisato una possibile inammissibilità delle domande avverso l’inerzia della Questura perché proposte decorso un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
art. 73, comma 3, c.p.a.
assegnando loro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare memorie
La disposizione è stata applicata per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione di inammissibilità rilevata d’ufficio dopo il passaggio in decisione.
art. 117, comma 3, c.p.a.
con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a.
La norma è richiamata nelle domande del ricorrente quale base della richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia, ma non è stata ancora applicata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito la base, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile causa di inammissibilità non previamente sottoposta al contraddittorio, deve segnalarla alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e assegnare un termine per memorie sulla questione prima di definire il giudizio.
- Nel giudizio avverso il silenzio, le domande dirette ad accertare l’obbligo di provvedere o la fondatezza della pretesa possono essere dichiarate inammissibili se proposte oltre il termine di un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.; quando tale questione è solo rilevata e non ancora decisa, il giudice deve instaurare il contraddittorio sul punto e rinviare la trattazione.
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