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Sentenza

Sentenza n. 1790/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del D.A. n. 214/GAB adottato dalla Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente recante “parere sfavorevole riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. e ss.mm.ii., per il Progetto per la “realizzazione di un impianto agrivoltaico da realizzare in agro del comune di Aidone (EN) in località Pizzo del Pozzo, su di un’area di circa 75 ha, costituito da circa 68.996 pannelli fotovoltaici di potenza unitaria fino a 580 Wp, per una potenza complessiva di impianto pari a 40 MWp, da collegarsi mediante elettrodotto interrato in MT ad una stazione di trasformazione di utenza 150/380 kV da realizzarsi nel territorio comunale di Ramacca (CT)” proposto dalla Società ITS Medora s.r.l.”, - del parere istruttorio conclusivo n. 249/2025 emesso dalla Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale nella seduta del 13 maggio 2025, parte integrante e sostanziale del Provvedimento di VIA; - ove occorra, di ogni altro atto consequenziale, collegato, comunque connesso, ivi compreso il parere istruttorio intermedio n. 108/2022 reso dalla CTS nella seduta del 27 maggio 2022.

Giustizia amministrativa202502312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego regionale di VIA relativo a un progetto di impianto agrivoltaico, unitamente al parere istruttorio conclusivo della Commissione tecnica specialistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale di VIA negativa deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e dei principi di partecipazione e contraddittorio, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. In secondo luogo, ha contestato la motivazione per relationem del provvedimento, sostenendo che l’ARTA avrebbe rinunciato alla propria autonoma valutazione rimettendosi integralmente al parere della Commissione tecnica specialistica, nonché lamentando difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e omessa considerazione dei pareri favorevoli. Con il terzo motivo ha censurato la fondatezza delle criticità tecniche poste a base del diniego, ritenendole inesistenti, superate o sproporzionate; in particolare ha contestato le carenze relative al piano aziendale agricolo, all’approvvigionamento idrico, al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, alla quantificazione delle superfici, al rischio di contaminazione e alla modifica della collocazione dell’area di connessione alla rete. Con il quarto motivo ha dedotto l’illegittimità della valutazione degli impatti cumulativi, asseritamente effettuata considerando impianti non ancora approvati, nonché la genericità della motivazione e la mancata ponderazione tra tutela ambientale e sviluppo delle energie rinnovabili. Con il quinto motivo ha contestato, infine, la rilevanza attribuita al mancato deposito dei titoli di disponibilità delle aree. La ricorrente ha inoltre sostenuto l’illegittimità del parere istruttorio conclusivo e degli atti connessi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, in base all’art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. 152/2006, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti rientranti nei commi 6, 7 e 9 dell’art. 6 e all’art. 28 del medesimo decreto. Il Collegio ha ritenuto che tale esclusione operasse anche nel caso esaminato, pur trattandosi di progetto rimasto nella competenza regionale in forza del regime transitorio relativo agli impianti fotovoltaici con istanza presentata prima del 31 luglio 2021, poiché il progetto rientrava negli allegati II e II-bis del d.lgs. 152/2006 e la disciplina sopravvenuta trovava applicazione secondo il principio tempus regit actum. Il secondo motivo è stato respinto: il richiamo dell’ARTA al parere della Commissione tecnica specialistica integra una motivazione per relationem sufficiente quando comporti l’effettiva presa in carico delle valutazioni tecniche e giuridiche contenute nel parere, che costituisce parte integrante dell’istruttoria, e non una mera rinuncia all’esercizio del potere. Il terzo motivo è stato accolto solo quanto alla rilevanza procedimentale di alcune criticità, ma non ha condotto all’annullamento. Il TAR ha ritenuto necessario un effettivo dialogo endoprocedimentale sulle criticità nn. 5 e 7, perché fondate, rispettivamente, su linee guida sopravvenute e su aspetti di dettaglio relativi a una questione già valutata favorevolmente dalla CTS. Tuttavia, ha ritenuto non superate le criticità nn. 13, 15, 31 e 39. La ricorrente non aveva contestato puntualmente le ragioni tecniche relative al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, alla quantificazione delle superfici, al piano di prevenzione della contaminazione e alla modifica dell’area di connessione, limitandosi a rinviare genericamente alla documentazione prodotta. Tale modalità espositiva è stata ritenuta inidonea e, per alcuni profili, potenzialmente inammissibile. Inoltre, nel procedimento PAUR, l’integrazione documentale è soggetta a una scansione procedimentale stringente e non poteva essere ottenuta mediante una successiva richiesta di audizione sulle criticità già puntualmente indicate nel preavviso istruttorio. Il TAR ha applicato il principio dell’atto plurimotivato, ritenendo sufficiente la legittimità delle criticità nn. 13, 15, 31 e 39 per sostenere il diniego e rendere irrilevanti le ulteriori censure. Per la stessa ragione, i motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili, poiché riguardavano profili non decisivi rispetto alle autonome ragioni ostative rimaste valide. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non trova applicazione nei procedimenti esclusi dall’art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. 152/2006.

  • art. 6, comma 10-bis d.lgs. 152/2006

    “non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”

    L’esclusione del preavviso di rigetto opera per i procedimenti indicati dai commi 6, 7 e 9 dell’art. 6 e per quelli relativi al monitoraggio di cui all’art. 28, anche quando il progetto resti nella competenza regionale in forza del regime transitorio.

  • art. 7-bis, commi 2 e 4 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il riparto tra competenza statale e regionale in materia di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Consente che il provvedimento di VIA sia motivato mediante adesione effettiva e non meramente formale alle valutazioni contenute nel parere istruttorio tecnico.

  • artt. 3 e 27 d.lgs. 152/2006

    Concorrono a definire l’obbligo motivazionale e la disciplina del procedimento autorizzatorio ambientale, nel cui ambito il parere tecnico può integrare la motivazione del provvedimento finale.

  • art. 7-quater d.l. 21/2022, conv. l. 51/2022

    Mantiene nella competenza regionale i progetti di impianti fotovoltaici superiori a 10 MW per i quali l’istanza sia stata presentata alla Regione prima del 31 luglio 2021, anche in caso di successive modifiche sostanziali.

  • art. 24 d.P.R. 120/2017

    Disciplina la forma preliminare del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo; la documentazione deve essere sufficientemente completa ed esaustiva.

  • art. 6, commi 6, 7 e 9 d.lgs. 152/2006

    Individua le categorie di procedimenti ambientali per i quali è esclusa l’applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 ai sensi del comma 10-bis.

Massime di principio

  • L’esclusione del preavviso di rigetto prevista dall’art. 6, comma 10-bis, del d.lgs. 152/2006 opera per i procedimenti rientranti nelle categorie indicate dai commi 6, 7 e 9 dello stesso articolo e dall’art. 28, anche quando, per effetto di una disciplina transitoria, il procedimento resti nella competenza regionale anziché statale.
  • Nel procedimento di VIA, l’autorità competente può motivare per relationem mediante adesione al parere dell’organo tecnico, purché il richiamo esprima una concreta presa in carico delle valutazioni istruttorie e non una rinuncia all’autonoma decisione amministrativa.
  • In un procedimento ambientale, il contraddittorio endoprocedimentale è necessario quando il diniego si fondi su elementi sopravvenuti o su carenze di dettaglio relative ad aspetti progettuali già valutati favorevolmente, tali da poter essere chiariti o integrati dal proponente.
  • Nel procedimento PAUR, le integrazioni documentali e le interlocuzioni con il proponente sono soggette alla scansione procedimentale prevista dalla legge; non è possibile utilizzare una successiva richiesta di audizione per riaprire indefinitamente profili già specificamente contestati dall’amministrazione.
  • La contestazione giudiziale delle valutazioni tecniche dell’amministrazione deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con le ragioni del diniego; il mero rinvio alla documentazione già prodotta non integra una censura adeguata e può determinare l’inammissibilità del motivo.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenerlo e rende irrilevanti le censure rivolte contro le altre motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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