Cassazione Penale, Sentenza n. 10751/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica. Sono stati dedotti quattro motivi: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore fallimentare (violazione artt. 62 e 63 cod. proc. pen., artt. 111 Cost. e 6 CEDU) perché avrebbero violato il diritto di non autoincriminarsi; 2) erronea applicazione degli artt. 216 e 217 legge fallimentare e carenza del dolo specifico necessario per la fattispecie (mancanza di prove di sottrazione/distruzione/falsificazione e argomentazioni illogiche sui fatti, possibile configurabilità al più della bancarotta semplice); 3) violazione del principio ne bis in idem e vizio di motivazione rispetto a precedenti procedimenti collegati; 4) errata valutazione e insufficiente motivazione in tema di concessione delle attenuanti generiche e applicazione dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo (le dichiarazioni rese al curatore sono utilizzabili; il curatore non rientra tra autorità giudiziaria o polizia giudiziaria e la giurisprudenza di legittimità consente l'utilizzo delle sue relazioni). Ha invece accolto la censura relativa all'elemento soggettivo (dolo specifico) della bancarotta documentale cd. specifica: la motivazione di merito è risultata insufficiente a dimostrare in modo univoco il fine di procurare un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, requisito necessario per la fattispecie contestata. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, con istruzioni di riesaminare anche la corretta qualificazione giuridica del fatto (anche alla luce della possibile riconducibilità alla meno grave bancarotta semplice).
Norme richiamate
art. 62 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di non autoincriminarsi; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata rispetto alle dichiarazioni rese al curatore, che non rientrano nel perimetro dell'art. 63, comma 2
art. 63 cod. proc. pen.
La disposizione sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni all'autorità non si applica alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare: il curatore non è autorità giudiziaria o polizia giudiziaria e le sue relazioni sono utilizzabili
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'uso delle dichiarazioni al curatore non lederebbe il diritto di difesa secondo la giurisprudenza consolidata
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente per il principio del giusto processo e del diritto al silenzio; la Corte ha ritenuto che la giurisprudenza europea invocata non sia applicabile al sistema nazionale nella stessa misura, per le specifiche funzioni del curatore italiano
artt. 216 e 217 legge fallimentare
Norme che disciplinano la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha evidenziato che per la fattispecie "specifica" è necessario il dolo finalizzato a procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori e ha ritenuto insufficiente la motivazione a prova di tale dolo
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta di proscioglimento precluso dalla Corte territoriale; la censura sul diverso trattamento degli atti è stata ritenuta non risolutiva dal giudice di legittimità rispetto all'annullamento per dolo specifico
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche: il ricorrente lamentava mancata adeguata valutazione; la Cassazione ha rimandato la valutazione ai giudici di merito in sede di nuovo giudizio
art. 33 legge fallimentare
Rilevante perché le dichiarazioni del curatore nella relazione ex art. 33 sono considerate prova documentale e possono essere inserite nel fascicolo processuale
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sul ruolo del curatore e sulle attività ispettive e di vigilanza; la Corte ha distinto tali attività da quelle del curatore fallimentare
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiami procedurali relativi ai limiti dei motivi di impugnazione in cassazione; menzionato nei limiti dell'ammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare e trasfuse nella relazione del curatore sono generalmente utilizzabili nel processo penale perché il curatore non è equiparato a autorità giudiziaria o di polizia ai sensi dell'art. 63 c.p.p.; prima di parlare con il curatore è comunque prudente farsi assistere da un difensore
- Per la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale "specifica" è necessario provare non solo la condotta omissiva o distruttiva delle scritture ma anche il dolo specifico, ossia la finalità di procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori; la mera contraddittorietà delle giustificazioni dell'imputato non basta senza argomentazione probatoria univoca
- Se gli elementi di fatto non consentono di ricostruire con certezza il dolo specifico, i giudici devono valutare la possibile riconducibilità del fatto alla fattispecie meno grave (es. bancarotta semplice) o disporre un nuovo giudizio per approfondire la qualificazione giuridica
- Il rispetto del principio motivazionale impone che, quando la condanna si fonda su deduzioni indiziarie e sulla non credibilità delle giustificazioni dell'imputato, la motivazione di merito descriva in modo esauriente come gli indizi compongano un quadro univoco e coerente di dolo specifico
- Le questioni attinenti alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena devono essere valutate in modo motivato e individualizzato; omissioni argomentative su circostanze personali rilevanti possono giustificare la revisione della decisione in sede di rinvio
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