Sentenza del 23/12/2019 n. 34274 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.C. ha impugnato l'iscrizione di ipoteca eseguita ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 su beni inclusi in un fondo patrimoniale, sostenendo che tali beni fossero impignorabili ai sensi dell'art. 170 c.c. e che l'ipoteca, in quanto funzionale all'esecuzione forzata, non potesse essere iscritta. La ricorrente sosteneva inoltre che i debiti tributari fossero, per loro natura, estranei ai bisogni della famiglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima, in astratto, l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 170 c.c. L'impignorabilità non dipende dalla natura tributaria del debito, ma dal rapporto tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia. Spettava alla contribuente dimostrare sia l'estraneità del debito alle esigenze familiari sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La Corte ha inoltre ritenuto non riesaminabili in sede di legittimità gli accertamenti di merito sul collegamento tra debito tributario e bisogni familiari. A.C. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 6.700, oltre spese generali, accessori di legge e, se dovuto, al doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La protezione del fondo patrimoniale opera solo se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne era consapevole. L'onere di provare entrambe le circostanze grava sul debitore che invoca l'impignorabilità.
Art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il concessionario può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui procede.
L'iscrizione ipotecaria esattoriale può essere effettuata anche su beni appartenenti a un fondo patrimoniale, purché siano rispettate le condizioni dell'art. 170 c.c. La sua natura cautelare o conservativa non la rende automaticamente esclusa dal regime del fondo.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La censura proposta in cassazione riguardava la presunta violazione dell'art. 170 c.c. e dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, ma è stata ritenuta infondata.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale non rende automaticamente intangibili i beni conferiti: la tutela dipende dalla prova concreta che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore conoscesse tale estraneità.
- Un debito tributario non è necessariamente estraneo ai bisogni familiari. Occorre valutare il rapporto concreto tra l'attività o il fatto che ha generato il debito e il mantenimento, lo sviluppo o il potenziamento della capacità lavorativa della famiglia.
- Il semplice fatto che il debito derivi da un'attività professionale o imprenditoriale non basta né a dimostrare né a escludere il collegamento con i bisogni familiari: sono necessarie circostanze e prove specifiche.
- L'onere probatorio grava sul debitore che invoca l'impignorabilità del fondo patrimoniale; non è sufficiente una contestazione generica della natura del debito.
- L'ipoteca esattoriale può essere considerata legittima anche prima dell'espropriazione, poiché svolge una funzione di garanzia e conservazione del credito; la sua iscrizione non è automaticamente esclusa dalla potenziale impignorabilità dei beni.
- Le valutazioni sul concreto collegamento tra debito e bisogni familiari sono normalmente accertamenti di fatto riservati ai giudici di merito e possono essere difficilmente riesaminate in cassazione.
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