Regolamento (UE) 2021/539
Regolamento delegato (UE) 2021/539 della Commissione dell’11 febbraio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 alla metodologia rivista del Comitato di Basilea per l’individuazione delle banche globalmente sistemiche, introducendo il nuovo indicatore del volume delle negoziazioni e includendo le attività assicurative in parte del calcolo. Aggiorna inoltre la procedura di individuazione dei G-SII, i termini di comunicazione all’ABE e le regole per la riassegnazione a sottocategorie inferiori o superiori. Un’ulteriore modifica riguarda il punteggio complessivo aggiuntivo per i gruppi con attività transfrontaliere negli Stati membri partecipanti all’SRM, con limitazione della riassegnazione verso il basso a una sola sottocategoria. Sono anche precisati gli obblighi informativi relativi ai LEI e alla struttura del gruppo.
Modifica le norme tecniche sulla individuazione dei gruppi bancari a rilevanza sistemica globale (G-SII) e sulla loro classificazione in sottocategorie, aggiornando la metodologia di calcolo e l’ambito degli indicatori.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti e gruppi bancari rientranti nel quadro della direttiva 2013/36/UE che possono essere individuati come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), in particolare ai soggetti interessati autorizzati nella giurisdizione dell’autorità incaricata e inclusi nel campione comunicato dall’ABE. Rileva per le autorità incaricate dell’individuazione, del calcolo dei punteggi e dell’eventuale esercizio di giudizio di vigilanza; per i gruppi con attività transfrontaliere negli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM); e per le filiazioni assicurative incluse in alcuni indicatori. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; le principali modifiche operative decorrono dal 1o dicembre 2021, mentre l’entrata in vigore è il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica della metodologia per l’individuazione dei G-SII
Il regolamento delegato (UE) 2021/539 aggiorna il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 in attuazione dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE. L’intervento recepisce la metodologia rivista del Comitato di Basilea del luglio 2018 per la valutazione delle banche a rilevanza sistemica globale e adegua la disciplina unionale alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/878, in particolare quanto al trattamento delle attività transfrontaliere nell’ambito dell’Unione bancaria e dell’SRM.
Ambito soggettivo e funzione delle autorità incaricate
La disciplina riguarda i soggetti interessati che possono essere individuati come G-SII, ossia gruppi bancari guidati da un ente impresa madre nell’UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, nonché gli enti non controllati da tali soggetti. Le autorità incaricate devono raccogliere i dati, calcolare i punteggi, trasmettere le informazioni all’ABE e, ove necessario, esercitare un solido giudizio di vigilanza nella designazione o riassegnazione dei G-SII.
Comunicazione dei dati e tempistiche annuali
Entro il 31 luglio di ogni anno l’autorità incaricata comunica all’ABE i valori degli indicatori relativi ai soggetti con esposizione complessiva superiore a 200 miliardi di EUR, calcolata ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il punteggio dei soggetti inclusi nel campione ABE deve essere calcolato entro il 1o settembre. Se l’autorità intende designare un soggetto come G-SII o riassegnarlo a una sottocategoria più elevata nell’esercizio del giudizio di vigilanza, deve motivare per iscritto la decisione entro il 1o novembre; se invece lo riassegna verso una sottocategoria più bassa, la motivazione va trasmessa entro il 30 settembre.
Calcolo del punteggio e nuova rilevanza degli indicatori
Il regolamento conferma che il punteggio complessivo è la media semplice dei punteggi di categoria, ma prevede un trattamento specifico per la categoria della sostituibilità, il cui punteggio è calcolato come media ponderata. In tale categoria le attività in custodia e le attività di pagamento sono ponderate integralmente, mentre le operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari e il nuovo indicatore del volume delle negoziazioni sono ponderati al 50%. Il punteggio massimo della categoria sostituibilità resta pari a 500 punti e tutti i punteggi sono espressi in punti base.
Inclusione delle filiazioni assicurative
Una modifica espressa estende alcuni valori degli indicatori anche alle filiazioni assicurative, con riferimento agli indicatori dell’articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 4, lettere a) e b). La scelta riflette l’aggiornamento della metodologia di misurazione basata sugli indicatori utilizzata per la valutazione della rilevanza sistemica dei gruppi bancari.
Punteggio complessivo aggiuntivo per le attività transfrontaliere
Per i gruppi con attività transfrontaliere negli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico, l’autorità incaricata deve determinare un punteggio complessivo aggiuntivo. Ai fini del calcolo, le attività e passività verso controparti stabilite negli Stati membri partecipanti sono considerate nazionali e si utilizzano denominatori riveduti forniti dall’ABE per gli indicatori interessati. Questo punteggio aggiuntivo serve a riflettere la capacità di risolvere ordinatamente i gruppi transfrontalieri nell’Unione bancaria.
Riassegnazione a sottocategorie inferiori e limiti del giudizio di vigilanza
La riassegnazione di un G-SII verso una sottocategoria più bassa può basarsi sul punteggio complessivo aggiuntivo solo se la valutazione dimostra che il fallimento del gruppo avrebbe un impatto meno grave sui mercati finanziari globali e sull’economia mondiale. La riassegnazione è comunque limitata alla sola sottocategoria immediatamente inferiore, così da evitare riduzioni troppo brusche della rilevanza sistemica attribuita. Nella valutazione l’autorità deve tenere conto, se del caso, di pareri o riserve del Comitato di Basilea.
LEI, struttura di gruppo e aggiornamento dei dati
L’individuazione del G-SII deve comprendere gli identificativi LEI di tutti i soggetti giuridici che rientrano nel consolidamento prudenziale. Il soggetto individuato deve poi comunicare all’autorità, entro il 1o marzo dell’anno successivo, la struttura del gruppo e i LEI disponibili dei soggetti consolidati, assicurando inoltre l’aggiornamento costante della struttura nella banca dati mondiale LEI.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le principali modifiche sostanziali relative ai paragrafi 4, lettere a) e b), e 5 dell’articolo 2 si applicano dal 1o dicembre 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento della definizione di soggetto interessato
Sostituita la definizione di "soggetto interessato" all’articolo 2, punto 1, includendo i gruppi guidati da un ente impresa madre nell’UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, nonché gli enti che non sono filiazioni di tali soggetti.
Comunicazione annuale dei valori degli indicatori all’ABE
Entro il 31 luglio di ogni anno l’autorità incaricata comunica all’ABE i valori degli indicatori per ogni soggetto interessato autorizzato nella propria giurisdizione con misura dell’esposizione complessiva superiore a 200 miliardi di EUR, calcolata ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. I valori devono essere raccolti secondo le specifiche dei dati definite dagli orientamenti ABE e identici a quelli trasmessi al Comitato di Basilea.
Procedura annuale di individuazione e di giudizio di vigilanza
L’autorità incaricata calcola entro il 1o settembre di ogni anno il punteggio dei soggetti interessati inclusi nel campione ABE. Se esercita un solido giudizio di vigilanza per designare un soggetto come G-SII o riassegnarlo verso una sottocategoria più elevata, deve inviare all’ABE una motivazione dettagliata entro il 1o novembre. Se riassegna un G-SII verso una sottocategoria più bassa, la motivazione va trasmessa entro il 30 settembre.
Decorrenza degli effetti delle designazioni e riassegnazioni
La designazione o riassegnazione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 4 produce effetti il 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno di calendario in cui i denominatori sono stati comunicati alle autorità incaricate. Se un G-SII viene riassegnato a una sottocategoria più bassa rispetto all’anno precedente, il requisito della riserva per i G-SII inferiori si applica dal 1o gennaio dell’anno successivo alla riassegnazione, salvo diverso esercizio di giudizio di vigilanza volto a differire tale applicazione.
Obblighi relativi ai LEI e alla struttura del gruppo
L’individuazione di un soggetto interessato come G-SII deve includere i LEI di tutti i soggetti giuridici compresi nell’ambito di consolidamento prudenziale. Entro il 1o marzo dell’anno successivo all’esercizio di individuazione, il soggetto interessato comunica all’autorità incaricata la struttura del gruppo, fornendo se disponibili i LEI di tutti i soggetti consolidati e mantenendo aggiornata la struttura nella banca dati mondiale LEI.
Calcolo del punteggio complessivo e categoria della sostituibilità
Il punteggio di ciascun soggetto interessato è la media semplice dei punteggi delle categorie, con un tetto massimo di 500 punti per la categoria della sostituibilità. Per tutte le categorie diverse dalla sostituibilità, il punteggio è la media semplice dei valori degli indicatori divisi per i denominatori comunicati dall’ABE. Per la sostituibilità, il punteggio è una media ponderata: attività in custodia e attività di pagamento pesano integralmente, mentre le operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari e il volume delle negoziazioni pesano al 50%. I punteggi sono espressi in punti base e arrotondati al punto base intero più vicino.
Inclusione delle filiazioni assicurative in alcuni indicatori
In deroga alla regola generale, i valori degli indicatori previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 4, lettere a) e b), comprendono anche le filiazioni assicurative.
Punteggio complessivo aggiuntivo per attività transfrontaliere nell’SRM
Per i soggetti con attività transfrontaliere negli Stati membri partecipanti all’SRM, l’autorità incaricata calcola un punteggio complessivo aggiuntivo applicando la procedura ordinaria ma sostituendo i valori dell’indicatore di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b), con quelli calcolati secondo il metodo riveduto e usando i corrispondenti denominatori riveduti dell’ABE. Ai fini del calcolo, sono considerate nazionali le attività e passività verso controparti stabilite negli Stati membri partecipanti.
Limitazione della riassegnazione verso sottocategorie più basse
La decisione di riassegnare un G-SII a una sottocategoria più bassa, sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo, deve valutare se il fallimento del gruppo avrebbe un impatto minore sui mercati finanziari globali e sull’economia mondiale, tenendo conto, se del caso, di pareri o riserve del Comitato di Basilea. La riassegnazione verso il basso può avvenire solo alla sottocategoria immediatamente più bassa ed è limitata a un solo livello.
Uso di indicatori accessori e basi documentali
Per le decisioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 5 ter sono utilizzati indicatori accessori che non misurano la probabilità di fallimento del soggetto interessato. Le decisioni devono basarsi su informazioni quantitative e qualitative ben documentate e verificabili.
Nuovo indicatore del volume delle negoziazioni
All’articolo 6, paragrafo 3, è aggiunta la lettera d) relativa al "volume delle negoziazioni", in linea con la metodologia rivista del Comitato di Basilea.
Abrogazione della precedente disciplina transitoria o specificativa
L’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 è soppresso.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 si applicano dal 1o dicembre 2021.
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