Cassazione Penale, Sentenza n. 22349/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Giovarruscio impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata (art. 612, comma 2 c.p.). La difesa ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta illogicità e travisamento della prova, sostenendo che la frase attribuita all'imputato non risultava provata come minacciosa; 2) mancata assunzione di prova decisiva per il rigetto della produzione di una foto e di un filmato ritenuti utili a dimostrare l'assenza di timore nella vittima; 3) violazione dell'art. 612 c.p. in relazione alla determinazione della pena, perché, pur riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, la corte ha comunque irrogato una pena detentiva anziché applicare la sanzione pecuniaria prevista per la fattispecie semplice.
La decisione
I primi due motivi sono stati rigettati: la Corte di legittimità ha ritenuto legittima la valutazione da parte del giudice di merito circa l'attendibilità della persona offesa (anche se costituitasi parte civile) e ha escluso il vizio nella decisione di non rinnovare l'istruttoria in appello, atteso il compendio probatorio ritenuto esaustivo. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato un error in iudicando nella determinazione della pena perché, se le attenuanti generiche prevalgono sull'aggravante, bisogna applicare la pena prevista per la fattispecie semplice (minaccia semplice) che comporta sanzione pecuniaria. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sulla sanzione; la pronuncia di condanna nel resto è confermata.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
comma primo e comma secondo
La Corte ha applicato il principio secondo cui, se le attenuanti generiche prevalgono sull'aggravante contestata al reato di minaccia (art. 612 c.p.), il bilanciamento porta ad applicare la pena prevista per la fattispecie semplice (quindi la sanzione pecuniaria) e non la pena aggravata; il contrasto tra attenuante e aggravante non può tradursi in misura detentiva se la legge per la fattispecie semplice prevede diversamente.
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Le censure di cassazione sono state inquadrate nelle lettere previste: b) vizio di motivazione/violazione di legge, d) mancata assunzione di prova decisiva, e) travisamento della prova; la Corte ha operato il sindacato limitato ai profili di diritto e ai vizi di motivazione che consentono la revisione in sede di legittimità.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e può fondare da sola la condanna se la motivazione prova la plausibilità e l'attendibilità del racconto; la cassazione sindaca solo i casi di manifesta contraddizione o travisamento probatorio.
- Il rigetto di richieste istruttorie in sede di appello (rinnovazione dell'istruttoria) non è sindacabile in Cassazione se la motivazione di secondo grado si fonda su un compendio probatorio ritenuto completo ed esaustivo.
- Nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, se le attenuanti generiche prevalgono sull'aggravante, deve essere applicata la diversa pena prevista per la fattispecie semplice; l'erronea applicazione di una pena detentiva in contrasto con questo principio comporta annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- Una 'doppia conforme' (motivazioni di primo e secondo grado coincidenti) costituisce un unico corpo di decisione e rende più difficile il sindacato in cassazione salvo vizi formali o errori di diritto evidenti.
- In casi simili, chi impugna per motivo di pena ha buone possibilità di successo in Cassazione se riesce a dimostrare che il giudice ha applicato la pena prevista per la forma aggravata nonostante il prevalere delle attenuanti, configurando così un errore di diritto nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
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