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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14802/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta con PVC del 5 ottobre 2012 nei confronti di una società che operava anche nel settore dei finanziamenti. L'Ufficio ha emesso due avvisi di accertamento IVA, relativi al 2007 e al 2008, recuperando imposta per avere la società incluso nel pro-rata di detrazione operazioni di finanziamento considerate dall'Amministrazione non occasionali ma inerenti all'attività propria dell'impresa. La CTP aveva annullato gli avvisi, ma la CTR del Veneto aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo: a) per il 2007, che non fosse necessario il contraddittorio endoprocedimentale perché si trattava di accertamento a tavolino; b) che gli avvisi fossero validamente sottoscritti da funzionario delegato; c) che nel merito l'attività di finanziamento rientrasse nell'attività principale della società e non dovesse essere esclusa dal calcolo del pro-rata IVA. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 e dell'art. 41 della Carta UE per mancato contraddittorio anticipato; violazione del medesimo art. 12, comma 7, sostenendo che la pretesa del 2007 derivasse dalla verifica svolta sul 2009 e quindi richiedesse il termine dilatorio; vizi sulla delega di firma e omessa pronuncia; violazione delle norme sul pro-rata IVA, anche alla luce della giurisprudenza unionale, per avere incluso le operazioni finanziarie nel denominatore. La Corte ha accolto il secondo motivo solo per l'avviso 2007, ritenendo che, poiché l'atto traeva origine dagli elementi acquisiti nel corso della verifica e dal PVC, il contraddittorio e il termine di 60 giorni dovevano essere rispettati anche se la verifica era stata disposta per un'annualità diversa. Per l'avviso 2008, invece, ha rigettato le censure: il contraddittorio risultava rispettato per il decorso di oltre nove mesi dal PVC e, comunque, non era stata offerta la prova di resistenza richiesta per i tributi armonizzati; infondate anche le doglianze sulla delega di firma e sul calcolo del pro-rata, perché la CTR aveva motivatamente accertato che l'attività finanziaria non era occasionale o accessoria ma costituiva componente dell'attività principale, con incidenza crescente sul volume d'affari. La causa è stata quindi cassata con rinvio limitatamente all'annualità 2007, mentre le altre censure sono state respinte.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il secondo motivo di ricorso, limitatamente all'avviso di accertamento IVA per il 2007, cassando la sentenza impugnata in parte qua e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per il riesame e per la regolazione delle spese. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili: in particolare, il contraddittorio endoprocedimentale è stato ritenuto non violato per il 2008, la questione della delega di firma è stata disattesa, e la doglianza sul pro-rata IVA è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata. Il rinvio riguarda solo la verifica della legittimità dell'avviso relativo al 2007, in relazione alla necessità del contraddittorio preventivo dopo la verifica fiscale.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni e la garanzia del contraddittorio preventivo devono essere rispettati quando l'avviso di accertamento deriva dagli elementi acquisiti nel corso di una verifica fiscale; la tutela opera anche se la verifica originaria era stata disposta per un'annualità diversa, purché il nuovo avviso sia conseguenza del PVC.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La contribuente lo invoca a sostegno del diritto al contraddittorio, ma la Corte accoglie la censura solo nei limiti in cui l'atto IVA trae origine dalla verifica; per il resto richiama la necessità della prova di resistenza nei tributi armonizzati.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente conferita a un funzionario diverso da quello competente mediante delega di firma, anche tramite ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica del delegato.

  • artt. 19, comma 5, e 19-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Ai fini del pro-rata IVA, non si computano le operazioni esenti che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o che siano accessorie alle operazioni imponibili; la valutazione dell'accessorietà richiede un apprezzamento concreto dell'attività effettivamente esercitata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di motivazione ex n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie; per la violazione di legge occorre indicare con precisione la norma asseritamente mal applicata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice, sia pure sinteticamente, rigetti implicitamente la questione decisa in senso incompatibile con la tesi di parte.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione può essere concisa purché esponga gli elementi fondanti della decisione; si intendono implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.

  • art. 19 bis, d.P.R. n. 633/1972

    La percentuale di detrazione va determinata in base al rapporto tra operazioni imponibili e operazioni esenti, ma le operazioni finanziarie esenti vanno escluse dal computo solo se occasionali o accessorie rispetto all'attività propria.

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 deve essere osservato non solo per la verifica svolta sul medesimo periodo d'imposta, ma anche quando l'avviso relativo a un'annualità diversa sia comunque conseguenza degli elementi acquisiti nel PVC.
  • Nei tributi armonizzati, l'eventuale violazione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto, essendo necessaria la prova di resistenza, cioè la dimostrazione che il procedimento avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è valida come delega di firma anche se attuata con ordini di servizio o atti organizzativi interni, purché sia identificabile la qualifica del funzionario delegato e sia verificabile la corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice tralascia del tutto una domanda o un'eccezione decisiva; non sussiste se la questione risulta rigettata implicitamente dalla decisione adottata.
  • Ai fini del pro-rata IVA, le operazioni esenti devono essere escluse dal denominatore solo se non rientrano nell'attività propria del soggetto passivo o se sono realmente accessorie, da accertarsi in concreto sulla base dell'attività effettivamente esercitata e della sua incidenza economica.
  • La qualificazione di un'attività come accessoria o principale non dipende soltanto dall'oggetto sociale o da un dato quantitativo isolato, ma dal complesso degli indici concreti che mostrano se l'attività sia stabilmente integrata nel modello operativo dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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