Sentenza del 07/09/2016 n. 4543 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - MEDICO PEDIATRA CONVENZIONATO - Autonoma organizzazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso il presupposto dell'autonoma organizzazione. La condivisione degli spazi e l'utilizzo comune di una segretaria a tempo parziale non sono stati ritenuti idonei a generare una maggiore capacità produttiva autonoma, anche perché il medico convenzionato è soggetto al limite massimo di assistiti previsto dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Di conseguenza, l'attività non deve essere assoggettata all'IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo che l'attività professionale fosse svolta senza un'autonoma organizzazione. Il medico operava in forma di gruppo, condividendo con altri colleghi gli spazi ambulatoriali e l'ausilio di una segretaria impiegata a tempo parziale, ma senza esercitare l'attività in forma associata. La questione centrale era stabilire se tali modalità organizzative fossero sufficienti a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è autonomamente organizzata, cioè quando il professionista si avvale di una struttura o di risorse suscettibili di accrescere la propria capacità produttiva oltre il semplice apporto personale.
Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
Il limite massimo di assistiti previsto per il medico convenzionato impedisce, in concreto, che la condivisione di spazi e personale possa produrre maggiori compensi derivanti dall'espansione dell'attività; tali strumenti organizzativi, se meramente funzionali all'esercizio dell'attività convenzionata, non dimostrano da soli l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Il professionista non è automaticamente soggetto a IRAP solo perché utilizza una segreteria o condivide locali e servizi con altri colleghi.
- Per configurare l'autonoma organizzazione occorre verificare in concreto se i beni strumentali, il personale e la struttura consentano di aumentare la capacità produttiva del professionista oltre il lavoro personale.
- Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, il limite massimo degli assistiti è un elemento rilevante per escludere che una struttura condivisa determini maggiori compensi.
- La condivisione di spazi e personale, soprattutto se limitata e non organizzata in forma associata, può essere considerata una modalità di contenimento dei costi e non necessariamente una struttura autonoma rilevante ai fini IRAP.
- La valutazione deve comunque essere concreta: personale numeroso o qualificato, beni strumentali eccedenti le esigenze ordinarie o una struttura capace di produrre reddito indipendentemente dall'attività personale possono invece integrare l'autonoma organizzazione.
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