Sentenza n. 4002/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento della Sentenza Tribunale di Napoli sezione lavoro n. 7172/2024 pubbl. 30 ottobre 2024 RG n. 6711/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione relativa all'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7172/2024, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, relativamente all'anno scolastico 2023/2024, con condanna dell'Amministrazione all'emissione del relativo buono elettronico. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, chiedendo che, in caso di ulteriore inadempimento, fosse nominato un commissario ad acta, anche con facoltà di adottare gli atti contabili necessari e di procedere mediante Speciale Ordine di Pagamento in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto formale e non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 26 maggio 2025, era stata notificata all'Amministrazione il 30 ottobre 2024 ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al titolo. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, individuando quale parametro l'interesse legale sulla somma dovuta. Ha precisato che la penalità, avente funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento dell'obbligazione, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché al compenso del commissario ad acta, determinato in 500 euro.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari consente, sussistendo gli ulteriori presupposti, di azionare l'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
Costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, già riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dalla legge di stabilità per il 2016
le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore
La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non retroattivamente, e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento dell'obbligazione, se anteriore.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato portato a conoscenza dell'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento, senza che l'Amministrazione abbia dato esecuzione al comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine e designare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del titolo, anche di natura contabile se indispensabili.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da una data anteriore.
- La penalità di mora cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento dell'obbligazione, se quest'ultimo interviene prima, secondo quanto stabilito dal giudice dell'ottemperanza.
- La costituzione dell'Amministrazione con un mero atto formale, in assenza della dimostrazione dell'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando siano provati il giudicato e l'inerzia amministrativa.
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