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Legge

L.R. Toscana 2/2013

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini.

Normativa regionaleL.R. Toscana 2/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 32/2002 su nidi e servizi educativi 0-3 anni, definendo sistema regionale, competenze dei Comuni, tipologie di servizi e regolamento attuativo, con decorrenza subordinata all’emanazione del regolamento entro 90 giorni. Interviene anche sui tirocini, fissandone durate massime e incentivi all’assunzione a tempo indeterminato o determinato di almeno due anni.

Modifiche ai servizi educativi per la prima infanzia e alla disciplina dei tirocini in Toscana

Modifiche alla disciplina toscana sui servizi educativi per la prima infanzia e sui tirocini

La legge regionale Toscana 23 gennaio 2013, n. 2 interviene sul testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, formazione e lavoro, aggiornando in particolare la disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia e alcune regole sui tirocini. Le modifiche incidono sulla governance del sistema 0-3 anni e sui limiti di durata e sugli incentivi connessi ai percorsi di tirocinio.

Sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia

La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia contesti finalizzati a costruire un sistema di opportunità educative, in collaborazione con le famiglie, per favorire lo sviluppo armonico e integrale delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita. La finalità educativa è perseguita nel rispetto della libertà e dignità personale, valorizzando differenze culturali, religiose, etniche, di genere e individuali, e promuovendo l’integrazione, la prevenzione del disagio e la continuità educativa sia con la scuola dell’infanzia sia con le famiglie.

Competenze dei Comuni e coordinamento territoriale

Il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai Comuni e dai soggetti pubblici e privati che istituiscono e gestiscono tali servizi. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative nella materia e, nel rispetto degli standard regolamentari, gestiscono i servizi, autorizzano i soggetti pubblici e privati all’istituzione e gestione e rilasciano l’accreditamento.

I Comuni programmano inoltre lo sviluppo dell’offerta sul proprio territorio e ne garantiscono la governance, attraverso interventi di qualificazione, promozione dell’integrazione pubblico-privato e vigilanza sulla funzionalità del sistema. Le conferenze zonali per l’istruzione svolgono un ruolo di coordinamento territoriale, favorendo organismi di direzione e coordinamento pedagogico unitario e individuando principi omogenei per i regolamenti comunali, così da assicurare la maggiore uniformità possibile degli interventi.

Tipologie di servizi educativi

Il sistema integrato comprende il nido d’infanzia e i servizi integrativi. Il nido d’infanzia è rivolto a bambine e bambini da tre mesi a tre anni e, in raccordo con la famiglia, promuove lo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo attraverso socializzazione, educazione, affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali e sostegno alle famiglie.

I servizi integrativi sono:

  • spazio gioco, con frequenza differenziata e senza mensa né riposo pomeridiano;
  • centro per bambini e famiglie, con presenza congiunta di bambini e adulti accompagnatori in luoghi stabili e continuativi;
  • servizio educativo in contesto domiciliare, per piccoli gruppi con personale educativo qualificato.

Nido d’infanzia e spazi gioco/centri per bambini e famiglie possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti. Restano esclusi dal sistema integrato i servizi ricreativi o di custodia aventi carattere di temporaneità e occasionalità.

Regolamento regionale attuativo

La legge prevede un regolamento regionale che disciplini in modo attuativo e organizzativo il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia. Il regolamento deve definire standard strutturali, caratteristiche pedagogico-educative, modalità di funzionamento, requisiti aggiuntivi per i nidi integrati con la scuola dell’infanzia, procedure e requisiti per autorizzazione e accreditamento, controlli e vigilanza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi, nonché le modalità del coordinamento territoriale.

Disciplina dei tirocini

La durata massima del tirocinio è fissata in 24 mesi, comprese le proroghe, quando i destinatari sono persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999. È invece di 12 mesi, sempre comprensivi di proroghe, per:

  • soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991;
  • vittime di tratta e grave sfruttamento inserite in programmi di assistenza e integrazione sociale;
  • richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato o protezione sussidiaria;
  • titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
  • profughi ai sensi della legge n. 763/1981.

La Regione prevede inoltre interventi finanziari per favorire l’assunzione, presso il medesimo soggetto ospitante, delle persone che abbiano concluso il tirocinio, mediante contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata non inferiore a due anni.

Limiti ai tirocini attivabili dai soggetti ospitanti

Nel definire il numero massimo di tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, il regolamento deve escludere dal computo i tirocini attivati nei confronti dei destinatari rientranti nelle categorie speciali di cui alla disciplina sui tirocini appena modificata. In questo modo tali tirocinanti non incidono sul limite quantitativo generale applicabile al soggetto ospitante.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Il regolamento regionale attuativo della disciplina sui servizi educativi per la prima infanzia deve essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le nuove disposizioni sui servizi educativi per la prima infanzia si applicano solo a partire dall’entrata in vigore di tale regolamento.

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