Sentenza del 10/06/2022 n. 18716 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.t.r. Sicilia (sez. staccata di Catania) che, nel giudizio di ottemperanza, aveva disposto il rimborso integrale (90% IRPEF) riconosciuto con sentenza passata in giudicato a favore del contribuente S.G. L'Amministrazione ha dedotto che, ai sensi della L. 23/12/2014 n.190, art.1, comma 665 e delle modifiche introdotte dal D.L. 20/6/2017 n.91, art.16-octies (nonché del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 26/9/2017), i rimborsi devono essere effettuati solo nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con una riduzione percentuale del 50% (e poi secondo le modalità amministrative stabilite). L'Agenzia sosteneva dunque che la C.t.r. avrebbe dovuto applicare tali limiti nella fase di esecuzione/ottemperanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione tributaria regionale affinché provveda conformemente ai principi affermati. La Corte ha chiarito che la disciplina dei limiti di stanziamento (L. n.190/2014, comma 665, come modificato dal D.L. n.91/2017 e integrazioni successive) incide sulle modalità di attuazione del diritto al rimborso e non sul suo riconoscimento sostanziale: perciò tali limiti vanno valutati e applicati nella fase di esecuzione/ottemperanza (non nel giudizio di cognizione). Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di insufficienza, attivare le procedure contabili e amministrative previste (anche nominando commissario ad acta e, se del caso, emettendo lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare concreta esecuzione al giudicato, senza operare una falcidia definitiva del credito.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17
Norma che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990-1992; costituisce il titolo sostanziale del credito giudizialmente accertato.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
"(...) In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017."
Introduce limiti finanziari e modalità di erogazione dei rimborsi; la Corte interpreta tale norma come disciplina procedurale di attuazione (non di estinzione sostanziale del credito), applicabile in sede esecutiva/di ottemperanza.
D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies (conv. L. 3 agosto 2017, n. 123)
Ha precisato l'applicazione della riduzione del 50% e la priorità/limiti di spesa; la Corte afferma che si tratta di ius superveniens riguardante le modalità di attuazione e pertanto va considerato nella fase di ottemperanza.
Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate 26 settembre 2017 (n. 195405/2017)
"2.1 ... l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi ... applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 ... erogare gli importi ... a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota, fino a concorrenza delle somme stanziate. 2.3 ... le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati."
Definisce modalità operative di liquidazione ed ordine cronologico/proporzionale di erogazione; strumento attuativo della disciplina di cui alla L. n.190/2014.
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 29 (conv. L. 28 febbraio 2020, n. 8)
Ha aumentato lo stanziamento complessivo destinato ai rimborsi (da Euro 90.000.000 a Euro 160.000.000), ma non ha modificato il principio limitativo che disciplina la modalità di erogazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70
Norma che disciplina il giudizio di ottemperanza tributario; quadro procedurale nel quale devono essere valutati e attuati i limiti di spesa.
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 4 (conv. L. 28 dicembre 1997, n. 30) - ordine di pagamento in conto sospeso
Prevede lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso che l'Amministrazione può disporre in presenza di provvedimenti giurisdizionali ed assenza di disponibilità finanziaria; strumento indicato dalla Corte per assicurare l'attuazione dei giudicati quando manchino risorse immediate.
Massime di principio
- I limiti di stanziamento e le regole introdotte da norme successive (es. D.L. n.91/2017) riguardano le modalità di erogazione del rimborso e vanno valutati nella fase esecutiva/di ottemperanza, non nel giudizio di cognizione che accerta il diritto.
- Se il giudizio di ottemperanza è instaurato dopo l'entrata in vigore della normativa limitativa, il giudice dell'ottemperanza deve tenerne conto e verificare la disponibilità delle risorse.
- Il giudice dell'ottemperanza ha poteri attuativi: deve accertare la capienza dei fondi e, in caso di insufficienza, attivare procedure contabili/straordinarie (commissario ad acta, ordine di pagamento in conto sospeso, ripartizione proporzionale) per dare esecuzione al giudicato senza dichiarare definitivamente estinto il credito del contribuente.
- La mancata immediata disponibilità di fondi non legittima una falcidia definitiva del diritto patrimoniale riconosciuto giudizialmente; l'adempimento può essere differito o modulato secondo le modalità previste dalla legge e dalla contabilità pubblica.
- L'onere di dimostrare l'eccesso delle istanze rispetto alle risorse spetta all'Amministrazione, ma il giudice dell'ottemperanza può e deve compiere gli accertamenti necessari anche d'ufficio per definire il quomodo dell'esecuzione.
- Norme sopravvenute che regolano procedure amministrative non retroagiscono sul riconoscimento sostanziale del credito deciso con sentenza passata in giudicato, salvo che la loro applicazione riguardi esclusivamente la fase attuativa.
- In presenza di più aventi diritto concorrenti, la ripartizione delle risorse disponibili può avvenire secondo criteri di priorità cronologica o proporzionali stabiliti dalla normativa e dal provvedimento direttoriale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 giu 2022Sentenza del 10/06/2022 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 10 giu 2022Sentenza del 10/06/2022 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Oristano
- Sentenza · 10 giu 2022Sentenza del 10/06/2022 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 10 giu 2022Sentenza del 10/06/2022 n. 1604 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 10 giu 2022Sentenza del 10/06/2022 n. 1942 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 10 giu 2022Sentenza del 10/06/2022 n. 1947 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →