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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06149/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un ente previdenziale ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in un giudizio di opposizione a pignoramento promosso da una società debitrice, aveva dichiarato non dovute le somme portate dai titoli esecutivi sottostanti al pignoramento, salvo due specifiche eccezioni. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 394 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse travalicato il giudicato interno formatosi su una cartella di pagamento che non era stata oggetto di impugnazione da parte della società appellante e avesse pronunciato oltre i limiti del devoluto, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso richiamava e trascriveva gli atti del pignoramento, gli atti di primo e secondo grado e la specifica elencazione dei titoli contestati, per sostenere che il titolo in discussione fosse rimasto fuori dall'appello e dunque sottratto alla statuizione della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ricostruito il contenuto dell'appello della società debitrice e ha osservato che la cartella oggetto della censura del ricorrente non figurava tra i 14 titoli specificamente devoluti in appello. Ha quindi affermato che la sentenza impugnata non aveva deciso su quel titolo, perché il dispositivo andava letto alla luce della motivazione, che delimitava espressamente la declaratoria di prescrizione ai soli titoli oggetto di gravame, con l'unica eccezione di altri due titoli indicati nella sentenza. Di conseguenza, non vi era violazione del giudicato interno né ultrapetizione. Il ricorso è stato rigettato; nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per mancata attività difensiva delle controparti intimate, ed è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sulla forza del giudicato, invocata per sostenere la pretesa violazione del giudicato interno

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per censurare i limiti del giudizio di rinvio/appello e, più in generale, il perimetro del devoluto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato come vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La portata precettiva della sentenza deve essere individuata coordinando dispositivo e motivazione; la motivazione può chiarire e delimitare il contenuto effettivo del decisum quando sia univoca sul punto controverso.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice d'appello si pronuncia nei soli limiti dei titoli e delle domande effettivamente devoluti con l'impugnazione, restando estranei alla decisione i capi non gravati.
  • La deduzione di violazione del giudicato interno richiede che il capo asseritamente coperto da acquiescenza sia effettivamente rimasto fuori dal devolutum e che la sentenza abbia realmente statuito su di esso; se la lettura complessiva del provvedimento esclude tale evenienza, il motivo è infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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