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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel contesto di un procedimento penale erano stati sequestrati 22 container nel porto di Taranto, in un’area gestita da una società concessionaria demaniale che aveva affidato a una società terza, in forza di un contratto di appalto del 2005, attività connesse alla custodia/gestione dell’area e dei container. Dopo il dissequestro, la società che assumeva di avere svolto la custodia chiedeva la liquidazione dell’indennità di custodia per euro 178.554,00; il pubblico ministero aveva negato il pagamento ritenendo che non spettasse alcuna indennità, anche in ragione del regime concessorio dell’area. L’opponente ricorreva per cassazione contro il rigetto dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, deducendo: 1) inutilizzabilità di documenti prodotti dalla Procura contumace e utilizzati dal Tribunale; 2) tardività del deposito di tali documenti; 3) illegittimità della mancata conversione del rito sommario in rito ordinario nonostante l’esigenza di ulteriore istruttoria, nonché difetto di motivazione sul punto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che il Tribunale aveva legittimamente fondato la decisione sui chiarimenti resi in udienza da un ufficiale della Guardia di Finanza nell’ambito dell’istruttoria sommaria consentita dal rito applicabile all’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002; ha escluso l’errore denunciato sulla pretesa inutilizzabilità dei documenti e sulla loro tardiva produzione, perché la decisione non si era basata su un uso processualmente precluso di atti del contumace ma su chiarimenti istruttori acquisiti nel giudizio. Ha inoltre affermato che, nei giudizi di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia, il mutamento dal rito sommario a quello ordinario è espressamente escluso dal sistema del d.lgs. n. 150/2011. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva delle controparti, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    L’opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia si propone con questo rimedio ed è disciplinata, quanto al rito, dal modello sommario richiamato dalla normativa speciale.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    L’opposizione è trattata secondo le forme del procedimento sommario di cognizione adattato dal decreto legislativo.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Il giudice, sentite le parti, può omettere le formalità non essenziali e disporre gli atti di istruzione rilevanti ritenuti opportuni; tale potere è utilizzabile nel procedimento in esame.

  • art. 702-ter c.p.c.

    La disposizione che consente il mutamento del rito da sommario a ordinario non si applica al rito adattato previsto per le opposizioni in materia di spese di giustizia.

  • art. 3 d.lgs. n. 150/2011

    Esclude l’applicazione del terzo comma dell’art. 702-ter c.p.c. nelle controversie disciplinate dal Capo III, comprese le opposizioni al decreto di pagamento delle spese di giustizia.

  • art. 167 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la tardività/decadenza nella produzione documentale, ma la censura è stata respinta perché la base decisionale era diversa.

  • art. 171 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle preclusioni derivanti dalla contumacia.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i documenti prodotti dalla parte contumace non fossero utilizzabili.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come termine perentorio e sanzionato con decadenza, ma il riferimento non ha condotto all’accoglimento del motivo.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Serve da parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, il giudice può compiere un’istruttoria sommaria e assumere chiarimenti o atti istruttori ritenuti rilevanti, senza che ciò imponga automaticamente la conversione del rito in ordinario.
  • Nel rito sommario 'adattato' previsto dal d.lgs. n. 150/2011 per le opposizioni in materia di spese di giustizia non opera il meccanismo di mutamento del rito previsto dall’art. 702-ter, comma 3, c.p.c., essendo tale facoltà espressamente esclusa dalla disciplina speciale.
  • La doglianza relativa all’utilizzazione di documenti asseritamente prodotti in violazione delle preclusioni processuali non può essere accolta quando la decisione del giudice di merito risulti fondata su elementi istruttori acquisiti legittimamente in udienza nell’ambito dei poteri istruttori del rito applicabile.
  • Quando il provvedimento impugnato dia conto della ragione per cui sono stati chiesti chiarimenti istruttori, la censura di difetto di motivazione sulla scelta istruttoria non è fondata.
  • In sede di legittimità è decisivo verificare la concreta base decisionale adottata dal giudice di merito: se la pronuncia si fonda su istruttoria legittimamente svolta, non rileva la diversa ricostruzione del ricorrente circa la provenienza o tardività di singoli documenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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