Cassazione Civile, Ordinanza n. 33573/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato davanti al TAR una informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto sulla base di un quadro indiziario ritenuto sintomatico di rischio di infiltrazione mafiosa, nonché successivi atti prefettizi collegati: una nuova memoria/atto confermativo, note relative alla white list e, con ulteriori motivi aggiunti, un atto prefettizio di valutazione delle misure di rigenerazione e atti istruttori. In parallelo ha impugnato anche il provvedimento di gestione straordinaria e temporanea ex art. 32, comma 10, d.l. 90/2014. Il TAR ha respinto i ricorsi; il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto, ritenendo legittima l'interdittiva e il commissariamento, applicando il principio tempus regit actum e considerando tendenzialmente irrilevanti le sopravvenienze favorevoli (assoluzione penale, ammissione al controllo giudiziario, iscrizione nella white list), salvo il caso di macroscopico errore originario del Prefetto. In Cassazione la società ha proposto tre motivi, tutti incentrati sulla denuncia di un asserito diniego di giurisdizione: sostiene che il Consiglio di Stato avrebbe escluso in modo assoluto la rilevanza delle sopravvenienze nel giudizio sull'interdittiva, con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e dei parametri costituzionali ed eurounitari; in subordine ha chiesto la rimessione di questioni di legittimità costituzionale della disciplina antimafia; con il terzo motivo ha contestato l'idea che il riesame amministrativo possa compensare la preclusione del sindacato giurisdizionale sulle sopravvenienze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti e tre i motivi non denunciassero un vero e proprio difetto di giurisdizione, ma soltanto errori di giudizio o di interpretazione del Consiglio di Stato circa la disciplina dell'interdittiva antimafia, del controllo giudiziario e del riesame amministrativo. Ha quindi affermato che il ricorso si risolveva in censure al quomodo dell'esercizio della giurisdizione e non al se il giudice amministrativo potesse decidere, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e dell'art. 362 c.p.c. È stata inoltre ribadita la nozione restrittiva di eccesso di potere giurisdizionale, limitata ai casi di invasione, arretramento o sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione, e l'irrilevanza, in questa sede, delle doglianze sulla violazione di norme costituzionali o eurounitarie. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la società è stata condannata alle spese in favore delle amministrazioni controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente di censurare errori di giudizio o interpretazione del giudice speciale.
art. 362 c.p.c.
Delimita l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice speciale ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 110 c.p.a.
È richiamato quale norma che consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 29 d.lgs. n. 104/2010
È evocato dalla ricorrente per sostenere che l'azione di annullamento consenta il sindacato anche sulle sopravvenienze, ma la Corte non accoglie tale lettura ai fini del controllo di giurisdizione.
art. 84 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato come base normativa della documentazione antimafia e dell'informativa interdittiva.
art. 91 d.lgs. n. 159/2011
È la norma relativa all'informativa antimafia e al potere prefettizio di interdizione.
art. 92 d.lgs. n. 159/2011
È richiamato nel contesto degli effetti sospensivi e dell'aggiornamento periodico della posizione dell'impresa.
art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011
Il controllo giudiziario volontario non comporta sospensione del giudizio di impugnazione dell'interdittiva antimafia né del giudizio sulle misure straordinarie di gestione.
art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014
Disciplina la gestione straordinaria e temporanea dell'impresa colpita da interdittiva, finalizzata alla continuità dei servizi e alla tutela occupazionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La Corte ha definito il ricorso in camera di consiglio, rigettando l'istanza di pubblica udienza.
art. 375 c.p.c.
La pubblica udienza è riservata ai casi di particolare rilevanza della questione di diritto; altrimenti il ricorso è definito in camera di consiglio.
art. 385 c.p.c.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 267 TFUE
Richiamato per il precedente rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità del limite al ricorso per cassazione con il diritto dell'Unione.
artt. 3, 24, 97, 117 Cost.
Sono evocati dalla ricorrente a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale, ma la Corte li considera estranei al perimetro del sindacato di giurisdizione.
artt. 6, 13 CEDU
Richiamati dalla ricorrente come parametri di tutela effettiva e di equo processo, senza rilievo nel giudizio di giurisdizione.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela del diritto di proprietà.
artt. 16, 17, 47, 49 Carta dei diritti fondamentali UE
Richiamati dalla ricorrente per sostenere una violazione dei diritti di impresa, proprietà e ricorso effettivo, ma non ritenuti idonei a integrare un motivo inerente alla giurisdizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando si denunci un vero difetto di giurisdizione, cioè una violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non è consentito trasformarlo in un ulteriore grado di merito per censurare errori di interpretazione o di applicazione della legge.
- Nel sindacato sull'informativa antimafia, la legittimità dell'atto va valutata con riferimento al momento della sua adozione secondo il principio tempus regit actum; le sopravvenienze favorevoli successive non incidono di regola sulla legittimità originaria, salvo l'ipotesi di prova certa di un macroscopico errore originario di fatto o di giudizio.
- Il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis e il giudizio di annullamento dell'interdittiva antimafia rispondono a logiche diverse e non instaurano, di regola, un rapporto di pregiudizialità-sospensione tra i rispettivi procedimenti.
- La denuncia di violazione di norme costituzionali, CEDU o diritto UE, quando si traduce in critica alla regola di decisione adottata dal giudice amministrativo, integra un motivo di illegittimità della sentenza ma non un motivo inerente alla giurisdizione.
- Il riesame amministrativo della posizione dell'impresa colpita da interdittiva può costituire un rimedio previsto dall'ordinamento, ma la sua astratta possibilità non amplia il perimetro del controllo di giurisdizione della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato.
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