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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32504/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune impugna la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che, in parziale riforma del Tribunale, aveva dichiarato illegittimo il decreto sindacale del 30/9/2008 n.115 che aveva conferito a Bellinetti l'incarico di direttore del Dipartimento "Territorio ed Ambiente" per la durata di soli tre mesi (anziché il termine minimo ordinamentale di un anno), e aveva condannato il Comune al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione differenziale. Il Comune deduceva, tra l'altro, errata applicazione dell'art.19 D.Lgs. 165/2001 (sosteneva che quella norma riguarda la PA statale e non gli enti locali), violazione dell'art.109 D.Lgs. 267/2000, difetti di decisività e motivazione dell'appello e omissione di fatto decisivo (la riorganizzazione che avrebbe azzerato la posizione e il relativo compenso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Comune inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fondato la condanna su due ratio decidendi autonome: (i) nullità del termine trimestrale per violazione dell'art.19 D.Lgs.165/2001 e (ii) inadempimento contrattuale per violazione dell'art.36 comma 2 del regolamento comunale e dell'art.24 del CCRL (conseguente obbligo risarcitorio). Poiché il ricorso impugnava solo la prima ratio decidendi senza colpire efficacemente anche la seconda (autonoma e sufficiente a motivare la responsabilità), e mancava la specificità richiesta per i motivi processuali (novità, omissione di fatto, error in procedendo), il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Comune è condannato alle spese di giudizio e al versamento degli oneri processuali previsti.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. 165/2001

    La Corte d'appello ha ritenuto che il termine minimo annuale previsto dall'art.19 potesse essere violato dal decreto sindacale e ha qualificato la previsione trimestrale come contraria a norma imperativa; la Corte di Cassazione ha però osservato che tale accertamento non era decisivo da solo, essendo esistenti anche autonome violazioni regolamentari/contrattuali che fondavano la responsabilità.

  • art. 109 D.Lgs. 267/2000

    Il Comune sosteneva che la disciplina degli incarichi dirigenziali degli enti locali rientra in quest'articolo, che non fissa una durata minima; la Corte ha ritenuto tale censura non decisiva perché la sentenza impugnata si fondava altresì su violazioni del regolamento comunale e del CCRL.

  • art. 36, comma 2 Regolamento dell'ordinamento degli Uffici del Comune di Udine

    La Corte territoriale ha attribuito al regolamento valenza 'contrattuale' ai fini della tutela del dirigente, ritenendo che la violazione del termine minimo ivi previsto costituisse inadempimento contrattuale utile a fondare il risarcimento.

  • art. 24 CCRL (Contratto Collettivo Regionale di Lavoro)

    Analogamente al regolamento comunale, il CCRL è stato ritenuto fonte che stabilisce la durata minima annuale degli incarichi dirigenziali e la sua violazione integra un inadempimento idoneo a generare responsabilità risarcitoria dell'ente.

  • art. 1419 cod. civ.

    Richiamato come principio di nullità rispetto a previsioni contrarie a norma imperativa: la previsione del termine trimestrale è stata considerata in contrasto con norma imperativa (secondo la Corte d'appello) e quindi nulla.

  • art. 2103 cod. civ.

    La Corte d'appello non ha fatto applicazione di tale norma (che tutela la qualifica e la retribuzione del lavoratore) nel senso di dequalificare il nuovo incarico; il motivo del Comune relativo a 2103 è stato ritenuto estraneo alla ratio decidendi.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo a presunta violazione delle regole processuali; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non incidentale rispetto alla decisione effettiva del giudice d'appello.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per i motivi di cassazione (n.3 e n.5): la Corte ha valutato l'inammissibilità per difetto di specificità e per mancata decisività delle censure rispetto alle autonome ragioni di decisione del giudice di merito.

  • art. 13 DPR 115/2002 e art. 1 co.17 L. 228/2012

    Richiamati in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando si contesta la legittimità di un incarico dirigenziale a termine, verificare sia le norme statali (es. D.Lgs.165/2001) sia le disposizioni locali e contrattuali (regolamenti comunali, CCRL): la violazione di queste ultime può costituire autonoma base per responsabilità dell'ente.
  • Un ricorso in cassazione deve colpire tutte le ratio decidendi rilevanti della sentenza impugnata; attaccare solo una delle motivazioni quando esistono altre autonome ragioni di decisione rende la censura non decisiva e può determinarne l'inammissibilità.
  • Nelle impugnazioni processuali è necessaria specificità: per contestare l'istruttoria o l'omesso esame di fatti decisivi occorre indicare esattamente il fatto storico, dove e quando è stato discusso e perché è decisivo, nonché produrre i documenti pertinenti.
  • La riorganizzazione degli uffici può giustificare modifiche organizzative, ma l'ente deve avere documentazione probatoria chiara (deliberazioni, atti di implementazione) per dimostrare che la funzione e il relativo trattamento economico sono realmente venuti meno; in mancanza, il dirigente può ottenere il risarcimento della differenza retributiva.
  • Le conseguenze della illegittimità di un termine applicato a un incarico possono essere qualificate sia come nullità per violazione di norme imperative sia come inadempimento contrattuale in base a regolamenti/contratti: valutare entrambe le prospettive quando si formula la difesa.

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