Prescrizioni del Garante n. 10 del 16/01/2026
Provvedimento del 16 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accoglie l’istanza di Verisure Italy s.r.l. e proroga al 9 marzo 2026 il termine per comunicare le iniziative adottate in esecuzione del precedente provvedimento n. 708 del 27 novembre 2025. Il provvedimento odierno non introduce nuove violazioni o nuove misure sostanziali, ma riguarda esclusivamente la dilazione del termine ex art. 157 del Codice privacy per l’adempimento dell’obbligo informativo verso l’Autorità.
Verisure Italy s.r.l.: proroga del termine per comunicare le misure attuate a seguito del provvedimento del 27 novembre 2025 su trattamenti per marketing e teleselling
Verisure Italy s.r.l. - proroga del termine per l'adempimento degli obblighi imposti dal provvedimento del 27 novembre 2025
Il Garante per la protezione dei dati personali interviene su istanza di Verisure Italy s.r.l. esclusivamente per prorogare il termine entro il quale la Società deve comunicare le iniziative adottate in esecuzione del precedente provvedimento n. 708 del 27 novembre 2025, relativo a trattamenti con finalità di marketing e teleselling. Il provvedimento non rivaluta il merito delle violazioni già accertate, ma si limita a concedere un differimento del termine ex art. 157 del Codice privacy.
Origine e contesto istruttorio
Il procedimento trae origine da un reclamo del 12 novembre 2024 e da una segnalazione del 12 febbraio 2025, provenienti da due diversi soggetti, nei quali veniva rappresentato che la Società, pur dichiarando di aver accolto i diritti esercitati dagli interessati, in concreto non vi avrebbe dato seguito e avrebbe continuato a inoltrare comunicazioni commerciali indesiderate. Nell’atto di avvio del procedimento del 26 marzo 2025 erano state contestate le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) ed e), 6, 7, parr. 2 e 4, 12, par. 3, 13, par. 2, lett. a), 17 e 21 del GDPR.
Il precedente provvedimento n. 708 del 27 novembre 2025
Il provvedimento odierno richiama il precedente intervento del Garante, con il quale era già stata accertata l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalla Società in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. e), 7, parr. 2 e 4, 12, par. 3, 13, par. 2, lett. a), 17 e 21 del Regolamento.
In particolare, con quel provvedimento l’Autorità aveva:
- disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati acquisiti in assenza di adeguata base giuridica per finalità di marketing;
- imposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), la cancellazione dei dati trattati sulla base di un consenso non valido;
- ingiunto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), di conformare i trattamenti agli obblighi informativi relativi all’informativa breve nel box di acquisizione del numero di telefono, precisando espressamente che numero di telefono e altri eventuali dati forniti sarebbero stati usati esclusivamente per contattare l’utente nell’ambito della procedura di preventivo personalizzato e per eventuali attività di ricontatto se la proposta fosse rimasta senza esito;
- ingiunto, sempre ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento con particolare riferimento agli obblighi di informazione relativi al trattamento di teleselling, sia nell’informativa breve sia in quella estesa.
Era inoltre stato disposto, ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, l’obbligo per la Società di comunicare all’Autorità, entro 60 giorni dalla notifica, le iniziative intraprese per dare attuazione alle misure imposte.
Istanza di proroga e motivazioni addotte
Con istanza del 22 dicembre 2025, la Società ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine per la comunicazione delle iniziative adottate ai sensi dell’art. 157 del Codice. Nella richiesta ha dichiarato di aver avviato un percorso strutturato di adeguamento, con misure correttive sia tecniche sia organizzative, ma ha evidenziato che alcune prescrizioni richiedevano ulteriori interventi di aggiornamento e armonizzazione delle policy interne, revisione delle procedure operative, ridefinizione dei flussi decisionali e rafforzamento dei meccanismi di controllo, anche a livello di gruppo.
Secondo la Società, il differimento del termine avrebbe consentito di completare le attività in modo organico e sostanziale, evitando soluzioni meramente formali e assicurando un livello di tutela dei dati personali più elevato, coerente e duraturo.
Valutazioni del Garante e decisione finale
Il Garante ha ritenuto le motivazioni congrue e meritevoli di accoglimento, tenendo conto della complessità delle iniziative da realizzare. Per effetto di ciò, ha disposto che Verisure Italy s.r.l. comunichi all’Autorità, ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, entro il nuovo termine del 9 marzo 2026, le iniziative intraprese per dare attuazione alle misure imposte dal provvedimento n. 708 del 27 novembre 2025.
Esito pratico
Il provvedimento ha natura meramente procedurale e riguarda solo la dilazione del termine di adempimento verso l’Autorità. Restano ferme le misure già ordinate con il provvedimento precedente, che continuano a costituire il quadro di conformazione richiesto alla Società in materia di marketing, teleselling, consenso, informativa e cancellazione dei dati.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce dai reclami e dalla segnalazione di due soggetti che lamentavano che Verisure Italy s.r.l., pur dichiarando di aver accolto le richieste degli interessati, avrebbe continuato a inviare comunicazioni commerciali indesiderate. In fase istruttoria era stato contestato alla Società un insieme di violazioni relative ai principi di liceità e correttezza, alle basi giuridiche del trattamento, al consenso, agli obblighi informativi, al diritto di cancellazione e opposizione.
Provvedimento precedente richiamato
Il Garante richiama il provvedimento n. 708 del 27 novembre 2025, notificato il 9 dicembre 2025, con cui aveva accertato l’illiceità del trattamento e disposto: divieto di ulteriori trattamenti per finalità di marketing senza adeguata base giuridica; cancellazione dei dati trattati sulla base di un consenso non valido; misure correttive sugli obblighi informativi relativi all’informativa breve e all’informativa sul teleselling.
Proroga del termine ex art. 157 Codice privacy
Verisure Italy s.r.l. ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine per comunicare le iniziative intraprese per dare attuazione alle misure imposte. La Società ha rappresentato di aver avviato un percorso strutturato di adeguamento, ma ha evidenziato la necessità di ulteriori interventi tecnici e organizzativi. Il Garante ha ritenuto congrue le motivazioni e ha fissato il nuovo termine al 9 marzo 2026.
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