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Sentenza

Sentenza n. 3972/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’esecuzione del giudicato: della sentenza n. 2538/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 02/04/2025

Giustizia amministrativa202601019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi 1.000 euro. Ha dedotto la mancata impugnazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'esecuzione integrale del giudicato, il pagamento di quanto dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Ha inoltre richiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di astreintes.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rispettati sia il termine per proporre l'azione di ottemperanza sia i termini processuali applicabili al rito camerale. Ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata al Ministero il 2 aprile 2025, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che l'amministrazione non aveva fornito prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine temporale fissato dalla sentenza ordinaria per la fruizione del beneficio era ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve corrispondere il controvalore pecuniario del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo: l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La norma consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al giudizio camerale di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto, il termine risultava decorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, la cui concreta fruizione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile chiedere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al decisum.
  • Quando l'amministrazione non prova di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporre l'esecuzione integrale entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Se il termine fissato dal giudicato per la fruizione di un beneficio pecuniario è decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore monetario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando l'obbligazione abbia natura fungibile.
  • L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato pecuniario; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di astreintes, la cui imposizione richiede una valutazione di equità e adeguatezza nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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