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Sentenza

Sentenza n. 1551/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento Prot. Uscita n.-OMISSIS- (notificato il 04/04/2025) a mezzo del quale il Prefetto della Provincia di Vercelli ha respinto l’istanza proposta in data -OMISSIS- da -OMISSIS- a norma dell’art. 89 d.p.r. 396/2000, avente ad oggetto la modifica del nome proprio da “Carlo Daniele” a “Dani”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto;

Giustizia amministrativa202501360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di modifica del nome anagrafico da "Carlo Daniele" a "Dani"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Vercelli adottato ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 396/2000, deducendo due motivi: lacunosità dell'istruttoria e incongruità della decisione. Ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe respinto l'istanza principalmente perché erano già state presentate precedenti domande di modifica del nome, senza considerare che l'ultima richiesta si fondava su presupposti nuovi, ossia sulla volontà di adeguare il nome anagrafico a quello, "Dani", abitualmente utilizzato nella vita sociale e familiare. Ha inoltre lamentato l'assenza di adeguate ragioni di pubblico interesse idonee a prevalere sull'interesse personale alla modifica. Il Ministero ha difeso l'esaustività dell'istruttoria e l'ampia discrezionalità prefettizia.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure. Dalla documentazione è emerso che il ricorrente aveva presentato cinque istanze di modifica del nome nell'ultimo decennio, alcune accolte e altre respinte, e che anche le domande precedenti erano state motivate, almeno in parte, dalla volontà di far coincidere il nome anagrafico con quello utilizzato nell'ambiente familiare, sociale e lavorativo. Le precedenti istanze indicavano, tuttavia, nomi diversi come quelli abitualmente usati, tra cui "Daniele" e "Andrea", circostanza incompatibile con l'assunto che "Dani" fosse il nome sempre e stabilmente utilizzato. Il giudice ha quindi escluso il travisamento delle risultanze istruttorie e ha ritenuto coerente la valutazione prefettizia secondo cui la reiterazione ravvicinata delle richieste contraddiceva le motivazioni addotte e l'esistenza di un uso abituale e consolidato del nome richiesto. Ha ribadito che il potere prefettizio ex art. 89 d.P.R. 396/2000 è discrezionale e comporta il bilanciamento tra l'interesse privato alla modifica e l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona. Il sindacato giudiziale è ammesso solo in presenza di un fondamentale travisamento dei fatti o di manifesta incongruità o contraddittorietà delle ragioni ostative, non ravvisati nel caso concreto. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 89 d.P.R. 396/2000

    Attribuisce al Prefetto un potere discrezionale sulla modifica del nome, da esercitare bilanciando l'interesse privato del richiedente con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di autorizzare la modifica del nome ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 396/2000 è discrezionale e richiede il bilanciamento tra l'interesse privato alla modifica e l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona.
  • Il diniego prefettizio di modifica del nome è sindacabile dal giudice amministrativo, in presenza di adeguata motivazione, soltanto quando risulti viziato da un fondamentale travisamento del quadro fattuale oppure da manifesta incongruità o contraddittorietà delle ragioni ostative.
  • La reiterazione, in un arco temporale ristretto, di più richieste di modifica del nome fondate su indicazioni variabili circa il nome abitualmente utilizzato può legittimamente essere valutata dall'amministrazione come elemento contrario alla dimostrazione di un uso abituale e consolidato del nome richiesto.
  • Quando la documentazione relativa a precedenti istanze smentisce la novità dei presupposti dedotti e l'effettivo uso stabile del nome richiesto, non sussiste travisamento istruttorio se l'amministrazione fonda su tali elementi il diniego della nuova domanda.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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