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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13096/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di risarcimento proposta da numerosi investitori che avevano affidato capitali a una società fiduciaria poi sottoposta a revoca dell'autorizzazione e a liquidazione coatta amministrativa, assumendo che il Ministero competente avesse omesso di esercitare correttamente vigilanza, controlli e doveri informativi su una vicenda di gestione irregolare riconducibile allo stesso soggetto di fatto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto sussistente la responsabilità della PA e aveva liquidato i danni in base agli importi in linea capitale risultanti al momento della liquidazione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: il primo per giudicato esterno su una parte dei danneggiati; dal secondo al settimo per contestare, sotto profili di violazione di legge e vizio motivazionale, la sussistenza dell'an della responsabilità, del nesso causale e dell'elemento soggettivo, sostenendo che la vigilanza fosse stata correttamente esercitata e che non esistessero gli obblighi informativi ritenuti dalla Corte territoriale; l'ottavo per censurare il criterio di quantificazione del danno, ritenuto erroneamente parametrato al capitale nominale versato anziché al valore dell'investimento al momento della condotta lesiva. Parallelamente, il difensore antistatario aveva impugnato la liquidazione delle spese a lui distratte.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato inammissibile il controricorso degli investitori perché proposto da un soggetto che si era qualificato procuratore speciale senza produrre i documenti idonei a dimostrare il potere rappresentativo sostanziale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso del Ministero per difetto di adeguata allegazione e prova del giudicato esterno; ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al settimo perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, ritenendo insindacabile l'accertamento della Corte d'appello sulla responsabilità del Ministero. Ha invece accolto l'ottavo motivo: il danno non poteva essere liquidato automaticamente sul capitale nominale versato, dovendo preliminarmente verificarsi se al momento della condotta omissiva il valore dell'investimento fosse diverso e, in linea di principio, inferiore o comunque non coincidente con il capitale nominale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al quantum e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. Il ricorso principale del difensore antistatario è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione documentale è necessaria per valutare i poteri rappresentativi del procuratore speciale che agisce in cassazione.

  • art. 77 c.p.c.

    In mancanza della prova del potere rappresentativo sostanziale, il ricorso o controricorso proposto dal procuratore speciale è inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, ma deve essere adeguatamente allegato e provato dalla parte che lo invoca.

  • art. 100 c.p.c.

    Il motivo sul giudicato è stato esaminato anche in chiave di interesse ad agire, ma dichiarato inammissibile per difetto di prova/allegazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla deduzione del giudicato esterno e alla correttezza del procedimento decisionale.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Le censure di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale sono state scrutinante alla luce dei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 2043 c.c.

    La pubblica amministrazione risponde aquilianamente per condotte omissive illegittime che ledano interessi meritevoli di tutela.

  • art. 2056 c.c.

    Il risarcimento del danno extracontrattuale va determinato secondo i criteri di causalità e secondo le regole richiamate dagli artt. 1223 e seguenti.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile è solo quello che costituisce conseguenza immediata e diretta dell'illecito; per la quantificazione occorre riferirsi al valore dell'investimento al tempo della condotta lesiva.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dalle parti per il nesso causale, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché miravano a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato dal Ministero sul profilo soggettivo dell'illecito, senza esito favorevole.

  • art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E

    Richiamato in tema di limiti della responsabilità della pubblica amministrazione e della sua attività di vigilanza.

  • art. 2 L. 23 novembre 1939, n. 1966

    È la base normativa del potere/dovere di vigilanza sulle società fiduciarie; la Corte lo richiama come parametro dell'attività amministrativa e della sua omissione.

  • art. 3 R.D. 22 aprile 1940, n. 531

    Richiamato quale norma regolativa dei poteri ispettivi e di vigilanza sulle società fiduciarie.

  • art. 97 Cost.

    I principi di legalità, imparzialità e buon andamento si pongono come limiti esterni all'attività discrezionale della PA e ne fondano la responsabilità ex art. 2043 c.c.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma la doglianza è stata considerata meramente fattuale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente o mancante è configurabile solo nei casi estremi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La certificazione del cancelliere non è prova legale della formazione del giudicato, potendo mancare o non essere sufficiente.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di giudicato esterno richiede un'adeguata allegazione e la produzione del provvedimento rilevante; non è sufficiente il generico richiamo a una sentenza di legittimità che ne abbia deciso le impugnazioni.
  • Il vizio di motivazione è oggi scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più consentito censurare la mera insufficienza della motivazione o sollecitare una nuova valutazione delle prove.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo e controverso, non una questione, un argomento o un elemento istruttorio già sostanzialmente valutato dal giudice di merito.
  • La responsabilità della pubblica amministrazione per omessa vigilanza può configurarsi anche quando l'azione amministrativa abbia natura discrezionale, purché la condotta violi i limiti esterni imposti dalla legge, dai principi di imparzialità e buon andamento e dal neminem laedere.
  • Nella quantificazione del danno da omissione di vigilanza, il riferimento corretto è il valore dell'investimento al momento della condotta lesiva; il capitale nominale versato rappresenta un criterio solo residuale, utilizzabile quando non sia possibile accertare quel diverso valore.
  • In cassazione, il procuratore speciale che agisca come parte formale deve dimostrare con la produzione documentale i poteri sostanziali che lo legittimano, altrimenti l'atto è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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