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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36235/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria. Il ricorso investiva, tra l’altro, l’accertamento della responsabilità per i reati di cui agli artt. 336 e 635 c.p., l’elemento soggettivo, il diniego delle attenuanti generiche, la valutazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio. I motivi secondo, terzo e quarto contestavano l’accertamento della responsabilità; gli ulteriori motivi insistevano sull’insussistenza dell’elemento soggettivo e sulle valutazioni relative alle attenuanti generiche e alla pena. È stata inoltre proposta una doglianza nuova sul reato di cui all’art. 635 c.p., non introdotta con l’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: le censure aggiunte sul reato di cui all’art. 336 c.p. riproponevano questioni già sottoposte alla Corte d’appello, che le aveva motivate in modo sintetico ma esaustivo; la doglianza nuova relativa all’art. 635 c.p. era originariamente inammissibile perché diversa da quelle formulate in appello. Sono stati giudicati manifestamente infondati anche i motivi sulla responsabilità, perché reiterativi di questioni già esaminate nei precedenti gradi senza evidenti illogicità o contraddizioni, e quelli sull’elemento soggettivo, sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, perché non si confrontavano con le motivazioni della sentenza impugnata. Anche la censura sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva è stata ritenuta reiterativa e relativa a valutazioni di merito discrezionali, fondate su parametri oggettivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    i motivi aggiunti concernenti il reato di cui all'art.336 cod.pen. rimodulavano questioni già poste con il ricorso introduttivo e sulle quali la Corte di appello ha fornito sintetica, ma esaustiva, motivazione

    La Corte considera manifestamente infondate le censure aggiunte che si limitano a riproporre questioni già dedotte e adeguatamente motivate in appello.

  • art. 635 c.p.

    per quanto concerne, invece, il motivo nuovo relativo al reato di cui all'art.635 cod.pen. se ne deve rilevare l'originaria inammissibilità, in quanto introduttivo di una doglianza nuova e diversa da quelle proposte con l'appello

    È inammissibile la doglianza nuova e diversa introdotta per la prima volta in cassazione rispetto ai motivi proposti in appello.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura introdotta per la prima volta in cassazione quando prospetta una doglianza nuova e diversa da quelle formulate con l’appello.
  • Sono manifestamente infondati i motivi che reiterano questioni di merito già ampiamente esaminate nei gradi precedenti, se non evidenziano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche non sono idonee a infirmare la decisione quando non si confrontano con le puntuali ragioni esposte dal giudice d’appello; la valutazione discrezionale di merito è legittima se fondata su parametri oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeDanneggiamentoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati contro la PADelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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