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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33413/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'agente della riscossione ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto solo in parte l'appello della concessionaria contro l'annullamento parziale ottenuto dalla contribuente rispetto a un'intimazione di pagamento e alle cartelle esattoriali sottostanti. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2946, 2948 e 2953 c.c., lamentando che il giudice d'appello avesse ritenuto prescritta una parte dei crediti iscritti a ruolo senza applicare il termine decennale di prescrizione dell'azione di riscossione. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Commissione regionale non avesse valutato l'istanza di rateizzazione presentata dalla contribuente nel 2008, asseritamente idonea a interrompere la prescrizione decorrente dalla notifica delle cartelle nel 2006. La Corte, tuttavia, ha esaminato preliminarmente la validità della procura speciale e della rappresentanza processuale dell'Agenzia, rilevando che il ricorso era stato sottoscritto da avvocato del libero foro senza che risultasse una specifica deliberazione dell'ente o altra indicazione delle ragioni legittimanti la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi di cassazione, e senza che emergesse il presupposto legale per il ricorso al difensore esterno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, assorbendo ogni altra questione di merito. Ha ritenuto invalida la procura speciale conferita all'avvocato del libero foro per difetto del presupposto legale che consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi di legittimità. Tale invalidità ha determinato il difetto di valida costituzione in giudizio dell'ente e la nullità degli atti difensivi compiuti dal difensore. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la contribuente non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come base del motivo di ricorso per violazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come base del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2946 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione alla riscossione.

  • art. 2948 c.c.

    È invocato dalla ricorrente in relazione al regime prescrizionale applicabile ai crediti iscritti a ruolo.

  • art. 2953 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la conversione del termine prescrizionale in quello decennale.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    È richiamato nel principio delle Sezioni Unite quale fonte della disciplina del patrocinio autorizzato e della necessità di apposita motivata delibera nei casi speciali.

  • d.lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17

    Sono richiamati come norme di contorno per l'utilizzo degli avvocati del libero foro nel rispetto dei criteri legali e convenzionali.

  • d.l. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in l. n. 225 del 2016

    È richiamato come base normativa dei criteri generali per il patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • L. n. 225 del 2016

    È richiamata in quanto legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 30008 del 19/11/2019

    "a i fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ... si avvale ..."

    Enuncia il principio secondo cui, in Cassazione, l'Agenzia si avvale dell'Avvocatura dello Stato nelle ipotesi riservate e di avvocati del libero foro negli altri casi, senza necessità di ulteriori formalità, ma solo se sussiste il relativo presupposto legale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere validamente rappresentata da un avvocato del libero foro solo nei casi in cui la scelta sia consentita dalla disciplina legale e convenzionale; fuori da tali ipotesi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è necessario.
  • Quando la deroga al patrocinio pubblico richiede un presupposto legale o organizzativo specifico, la sua mancanza comporta invalidità della procura alle liti e difetto di valida costituzione in giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in Cassazione.
  • Se il ricorso è sottoscritto da difensore privo di valida legittimazione processuale, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
  • Le fonti secondarie interne dell'ente non possono derogare a una disciplina primaria che riserva in via ordinaria il patrocinio all'Avvocatura dello Stato o ne condiziona la sostituzione a una specifica deliberazione motivata.
  • In presenza di un vizio preliminare della rappresentanza processuale, restano assorbite le questioni sostanziali relative alla prescrizione o all'interruzione della stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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