Sentenza n. 12166/2026 - Roma, Sezione 3B
PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ del silenzio illegittimamente serbato in merito al procedimento amministrativo di cui è parte la Prof.ssa De Felice Valeria a seguito della comunicazione, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, pervenuta all’odierna ricorrente in data 16.10.2025. di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza acquisita al protocollo DGOSV n. 6854 in data 19/04/2018. NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’obbligo di provvedere in relazione all’istanza sopra indicata, mediante l’adozione di un provvedimento espresso di riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione di docente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sul procedimento relativo all'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione docente, successivamente alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sul procedimento avviato a seguito dell'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione di docente, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza pronunciarsi sulla legittimità del silenzio o sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto delle vicende complessive della causa, della richiesta della ricorrente e dell'assenza di opposizione dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., impedendo al giudice di pronunciarsi sul merito della domanda.
- In presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non contestata dalla parte resistente, il giudice può definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità, con compensazione delle spese ove giustificata dalle vicende complessive della causa e dalla posizione delle parti.
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