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Sentenza

Sentenza del 16/05/2016 n. 4312 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Termine dilatorio 60 giorni - Istruttoria basata su questionari e richieste documenti - Non si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 si applica alle verifiche fiscali eseguite presso la sede del contribuente e concluse con processo verbale di constatazione, ma non agli accertamenti svolti tramite questionari o richieste documentali. Pertanto, l'avviso di accertamento emesso prima del decorso dei 60 giorni non è stato ritenuto invalido per tale motivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento fosse stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dalla notifica del processo verbale di constatazione (p.v.c.). La contestazione riguardava un'istruttoria svolta mediante questionari e richieste di documenti, senza accesso o verifica fiscale presso la sede dell'impresa.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine dilatorio di 60 giorni è riferito alle verifiche fiscali effettuate mediante accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente e concluse con un processo verbale di constatazione. Non si estende automaticamente agli accertamenti fondati su questionari o richieste di documentazione svolti senza accesso presso la sede dell'impresa.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni non si applica a ogni procedimento di accertamento, ma principalmente alle verifiche fiscali svolte presso i locali del contribuente e formalizzate in un processo verbale di chiusura delle operazioni.
  • Quando l'Amministrazione procede mediante questionari, inviti o richieste documentali senza accesso fisico presso la sede del contribuente, l'emissione dell'avviso prima del decorso di 60 giorni non determina, per questo solo motivo, l'illegittimità dell'atto.
  • Per valutare la validità dell'accertamento occorre distinguere tra verifica con accesso e istruttoria documentale esterna, verificando la concreta modalità dell'attività amministrativa e il tipo di verbale notificato.
  • Restano eventualmente valutabili altri vizi del procedimento, come la mancata considerazione delle osservazioni del contribuente, l'assenza di motivazione, l'insufficienza dell'istruttoria o la violazione di specifiche garanzie procedimentali.

Testo integrale

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