L.R. Toscana 7/2013
Accreditamento dei servizi alla persona. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 19 febbraio 2013, n. 7 riforma la disciplina dell’accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona prevista dalla l.r. 82/2009. Precisa soggetti accreditabili, modalità di controllo, verifiche annuali e ruolo del Comune e della ASL. Non contiene una disciplina a termine: modifica norme strutturali tuttora rilevanti, salvo successive variazioni.
Modifiche all’accreditamento dei servizi alla persona
Modifiche alla disciplina dell’accreditamento dei servizi alla persona
La legge regionale Toscana 19 febbraio 2013, n. 7 interviene sulla l.r. 82/2009, rimodulando le regole di accreditamento dei soggetti che erogano servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona nel territorio regionale. La disciplina risultante attribuisce al Comune un ruolo centrale sia nell’accreditamento sia nei controlli successivi.
Soggetti accreditabili e modalità di accreditamento
Per i soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi non lucrativi, l’accreditamento per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona avviene presso il Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa. L’accreditamento è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale richiamato dalla legge; la dichiarazione è presentata dal legale rappresentante dell’ente o organismo.
Per gli operatori individuali, l’accreditamento per i servizi di assistenza domiciliare è rilasciato dal Comune di domicilio del soggetto, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Restano salvi i casi in cui la normativa statale consenta o imponga l’uso di dichiarazioni sostitutive.
Sono espressamente esclusi dall’accreditamento:
- gli operatori individuali impiegati in progetti finalizzati alla realizzazione della “vita indipendente”;
- coloro che prestano attività in ragione di legami personali con l’assistito, fuori da ogni rapporto contrattuale.
Controlli sulle dichiarazioni e sui requisiti
Le dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori individuali sono soggette a controllo secondo le modalità previste per i controlli generali dell’accreditamento.
Il Comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti accreditati verificando il possesso dei requisiti prescritti entro 90 giorni dall’accreditamento. Quando i servizi hanno natura socio-sanitaria, il Comune acquisisce il parere dell’azienda unità sanitaria locale competente.
Verifiche periodiche e trasmissione della documentazione
I soggetti accreditati per i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, devono effettuare una verifica entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con cadenza annuale. La documentazione relativa alla verifica deve essere trasmessa al Comune competente per il controllo.
Ogni anno il Comune controlla il mantenimento dei requisiti prescritti e la corretta effettuazione della verifica annuale, sulla base delle previsioni regolamentari e, nei casi di interventi socio-sanitari, con acquisizione del parere della ASL di riferimento.
Effetti sistematici della riforma
La legge sostituisce integralmente alcune disposizioni della l.r. 82/2009 e ne abroga una parte, rafforzando il modello di accreditamento fondato su autodichiarazione, accertamento comunale e controlli periodici. Non disciplina un regime temporaneo o una scadenza di validità limitata, ma incide in modo strutturale sull’assetto dell’accreditamento regionale dei servizi alla persona.
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