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Legge

L.R. Toscana 9/2013

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Normativa regionaleL.R. Toscana 9/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 14 marzo 2013, n. 9 aggiorna la l.r. 40/2009 su procedimento amministrativo, semplificazione e trasparenza: rafforza uso del telematico, accesso ai documenti, poteri sostitutivi e indennizzo per ritardi, introduce carta dei servizi e delle funzioni, e riscrive la disciplina di conferenza di servizi e accordi di programma. Abroga norme previgenti e produce effetti solo nell’ambito toscano.

Modifiche alla disciplina regionale toscana sul procedimento amministrativo, trasparenza, conferenza di servizi e accordi di programma

Modifiche alla disciplina toscana sul procedimento amministrativo, trasparenza e semplificazione

La legge regionale Toscana 14 marzo 2013, n. 9 interviene in modo organico sulla l.r. 23 luglio 2009, n. 40, riscrivendone il titolo, aggiornando gli strumenti di comunicazione digitale, rafforzando le garanzie di conclusione del procedimento e ridefinendo la disciplina di conferenza di servizi e accordi di programma. La portata è limitata al territorio della Regione Toscana.

Oggetto e principi generali

La legge sostituisce il titolo della l.r. 40/2009 con quello di legge sulle norme del procedimento amministrativo, sulla semplificazione e sulla trasparenza dell’attività amministrativa. Nei principi generali la Regione, nell’introdurre interventi di semplificazione, deve rispettare proporzionalità e gradualità nell’introduzione di nuovi adempimenti, invarianza degli oneri per le imprese e divieto di mantenere, nel recepimento delle direttive comunitarie, livelli di regolazione superiori a quelli richiesti.

Comunicazioni telematiche, domicilio digitale e archivio dei domicili

Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze verso i soggetti indicati dalla disciplina regionale devono avvenire in via telematica secondo la normativa sull’amministrazione digitale. Quando occorre una ricevuta di invio e di consegna, la trasmissione avviene tramite posta elettronica certificata o tramite soluzioni basate su cooperazione applicativa idonee a garantire integrità del contenuto, invio, consegna e ricevute. I soggetti interessati attivano forme di domiciliazione amministrativa digitale; i privati possono comunicare il proprio domicilio digitale, inserito nell’archivio dei domicili digitali. Tale archivio consente consultazione ed estrazione degli indirizzi PEC e si raccorda unitariamente con gli analoghi strumenti nazionali.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

La disciplina regionale chiarisce che il diritto di accesso riguarda i documenti amministrativi, ai sensi della l. 241/1990, formati o detenuti dalla Regione nell’ambito di procedimenti di cui sia titolare, nonché quelli formati o detenuti dai soggetti regionali indicati dalla legge. Viene inoltre adeguata la procedura di partecipazione dei controinteressati e la tutela della riservatezza al nuovo quadro telematico.

Procedimento di accesso e partecipazione dei controinteressati

Sono introdotte regole più puntuali sui tempi e sulle modalità di partecipazione dei controinteressati. I termini procedurali sono espressi in giorni lavorativi nei casi previsti e, quando occorre comunicare l’esercizio del diritto di accesso ai controinteressati, la comunicazione deve avvenire con mezzo idoneo a provarne la ricezione. I controinteressati hanno cinque giorni dal ricevimento per presentare opposizione motivata, anche telematica; decorso il termine, il responsabile decide comunque sull’istanza. In caso di comunicazione ai controinteressati, i termini procedurali sono aumentati di cinque giorni lavorativi.

Responsabile del procedimento e poteri sostitutivi

Per i procedimenti di competenza della Giunta regionale viene individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture organizzative previste dalla normativa sull’ordinamento del personale; il dirigente preposto è responsabile dei procedimenti afferenti, con possibilità di attribuire singoli procedimenti a dipendenti di categoria D. Per il Consiglio regionale vale un criterio analogo rispetto alle proprie strutture organizzative. La legge introduce la figura del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, che svolge anche i poteri sostitutivi previsti dalla l. 241/1990. Per la Giunta tale funzione è attribuita al direttore generale o al coordinatore di area, a seconda della struttura competente; gli enti dipendenti possono istituire la figura ma devono comunque individuare il titolare dei poteri sostitutivi. Anche il Consiglio regionale può istituirla; in difetto, i poteri sostitutivi spettano al soggetto individuato dalla normativa statale. Nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato il nominativo del responsabile della correttezza, per consentire l’eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.

Pubblicità dei procedimenti e procedimento sostitutivo

Sul sito istituzionale della Regione deve essere pubblicato l’elenco dei procedimenti amministrativi regionali con l’indicazione della struttura responsabile e del nominativo del responsabile della correttezza e della celerità. In caso di mancata conclusione del procedimento, l’interessato può chiedere l’attivazione del potere sostitutivo entro un anno dalla scadenza del termine, presentando istanza al responsabile della correttezza o all’URP. Il responsabile acquisisce gli elementi istruttori, diffida il responsabile del procedimento a provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, esercita il potere sostitutivo adottando l’atto. Il procedimento sostitutivo deve concludersi entro la metà del termine originario.

Conclusione del procedimento, ritardi e indennizzo

Il procedimento che consegua obbligatoriamente a istanza di parte o debba essere avviato d’ufficio si conclude con provvedimento espresso, salvo i regimi speciali della SCIA e del silenzio assenso. La mancata o tardiva adozione del provvedimento costituisce elemento di valutazione individuale e responsabilità disciplinare, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte devono essere indicati sia il termine legale di conclusione sia quello effettivamente impiegato. Entro il 30 gennaio di ogni anno il responsabile della correttezza comunica alla Giunta i procedimenti in cui il termine non è stato rispettato; per il Consiglio regionale la comunicazione è indirizzata all’Ufficio di presidenza. In caso di inosservanza dei termini, l’interessato può presentare istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, per i procedimenti del Consiglio, al Segretario generale del Consiglio. La disciplina specifica dell’indennizzo resta demandata alle norme richiamate dalla legge.

Decorrenza dei termini e documentazione mancante

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’avvio d’ufficio oppure, per i procedimenti a iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda completa della documentazione prescritta. Se la documentazione è mancante, l’amministrazione ne richiede in un’unica soluzione l’integrazione entro dieci giorni dal ricevimento della domanda; l’avvio del procedimento è comunicato alla data di ricezione della documentazione richiesta. Resta fermo che, in alcuni casi, la mancata produzione dei documenti insieme all’istanza comporta inammissibilità o decadenza.

Esecutività degli atti amministrativi regionali

Salvo diversa previsione statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.

Carta dei servizi e carta delle funzioni

La Regione promuove la definizione di livelli adeguati di qualità dei servizi e la valorizzazione delle migliori pratiche nell’esercizio della funzione amministrativa. La Giunta regionale deve dotarsi di una carta dei servizi, per garantire standard di qualità dei servizi erogati direttamente o tramite enti dipendenti; fissa inoltre gli standard dei servizi affidati a concessionari regionali e promuove l’adozione di carte dei servizi da parte di altri gestori di servizi pubblici nel territorio regionale. Parallelamente, la Giunta si dota di una carta delle funzioni per promuovere correttezza, celerità e trasparenza nell’esercizio delle funzioni amministrative.

Conferenza di servizi: disciplina generale

La rubrica del relativo capo viene modificata e la Regione assume un ruolo centrale nella convocazione e nella gestione della conferenza di servizi. La disciplina regionale si coordina con la l. 241/1990 per quanto non espressamente previsto. La Regione convoca la conferenza quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni; la convocazione può avvenire immediatamente, dopo trenta giorni senza rilascio degli atti di assenso, oppure se entro trenta giorni sia intervenuto dissenso. La convocazione avviene in via telematica, con modalità idonee a garantire integrità del contenuto, invio e ricezione, e ne è data notizia sul sito istituzionale.

Partecipazione e svolgimento della conferenza di servizi

Nelle conferenze promosse dalla Regione il rappresentante regionale verifica la legittimazione dei partecipanti rispetto agli atti da acquisire; se la legittimazione manca, l’amministrazione interessata è considerata assente ai fini dell’acquisizione degli atti. La Regione garantisce la partecipazione dei portatori di interessi pubblici e privati, individuali e collettivi, nonché dei portatori di interessi diffusi organizzati in associazioni o comitati. Questi possono presentare osservazioni scritte, anche telematiche, entro 48 ore prima della prima seduta; le osservazioni tardive non sono considerate.

Rappresentanza regionale in conferenza di servizi

La legge aggiorna le regole di rappresentanza della Regione, distinguendo i casi di sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa area, alla stessa direzione generale o a direzioni diverse. In tali ipotesi partecipano, secondo i casi, il coordinatore di area, il direttore generale o il dirigente individuato dal CTD, con eventuale delega e previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti.

Conclusione della conferenza e determinazione finale

Quando non si raggiunge l’unanimità, la determinazione motivata di conclusione dei lavori è assunta, tenendo conto delle posizioni prevalenti, dal dirigente competente nei casi previsti o, negli altri casi, dalla Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale. Se gli enti locali tenuti agli adempimenti conseguenti non provvedono, la Regione può esercitare i poteri sostitutivi secondo la normativa regionale sui commissari.

Disciplina degli accordi di programma

La legge introduce un capo dedicato agli accordi di programma promossi dalla Regione. Il Presidente della Giunta promuove la sottoscrizione di accordi per opere, interventi o programmi di prevalente interesse regionale che richiedano l’azione integrata di più amministrazioni o anche di soggetti privati. La Giunta approva una deliberazione che definisce finalità, soggetti coinvolti, struttura responsabile del procedimento e termine per la conferenza. Se le finalità sono già previste in un atto di programmazione e il contenuto è già stato oggetto di intese tra i soggetti interessati, non occorre la deliberazione iniziale né la conferenza prevista, restando ferma l’approvazione del testo dell’accordo.

Conferenza per la formazione dell’accordo

La conferenza di servizi finalizzata all’accordo di programma è convocata dal Presidente della Giunta regionale o secondo modalità diverse stabilite dalla Giunta. Alla prima seduta sono invitati i rappresentanti degli enti partecipanti e, se necessario, si definiscono le modalità delle sedute successive. Per opere pubbliche o di pubblica utilità la conferenza verifica la conformità urbanistica della localizzazione, definisce le iniziative da assumere in caso di difformità, individua i tempi della progettazione e degli adempimenti istruttori e verifica il fabbisogno finanziario e gli impegni per la copertura. Dei lavori si redige un verbale sintetico da allegare all’accordo. Se prima della sottoscrizione servono intese, nulla osta o autorizzazioni, la Regione o l’ente competente convocano una specifica conferenza di servizi; il termine fissato dalla Giunta è sospeso fino alla sua conclusione.

Contenuto, approvazione, pubblicazione ed effetti dell’accordo

L’accordo di programma è approvato dalla Giunta con propria deliberazione e deve contenere: programma di attuazione, tempi di realizzazione, piano finanziario e ripartizione degli oneri, adempimenti dei firmatari, istituzione del collegio di vigilanza, individuazione del funzionario responsabile dell’attuazione, modalità di controllo e sanzioni per inadempimento, nonché eventuale arbitrato. L’accordo è sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici partecipanti, oltre che dagli eventuali soggetti privati interessati, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente può delegare la sottoscrizione a un assessore e, in caso di impedimento, al dirigente competente. L’accordo e l’atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione. L’accordo produce effetti dalla pubblicazione e, se previsto, l’atto di approvazione vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.

Vigilanza sull’accordo di programma e poteri sostitutivi

I soggetti firmatari sono vincolati agli impegni assunti. La vigilanza spetta al collegio di vigilanza, composto dai rappresentanti dei firmatari entro il limite massimo di nove componenti e presieduto dal Presidente della Giunta regionale. Il Presidente può delegare le funzioni a un assessore o, in caso di impedimento, al dirigente competente. Il collegio verifica l’esecuzione, può chiedere informazioni e documenti e svolgere ispezioni. In caso di inerzia o ritardo diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni; se l’inadempienza persiste, chiede la nomina di un commissario ad acta. Il funzionario responsabile dell’attuazione svolge anche funzioni di segretario del collegio. Se l’accordo comporta impegni finanziari a carico di un’amministrazione partecipante e gli organi competenti non assumono le relative determinazioni, il collegio provvede in via sostitutiva.

Norma transitoria sugli accordi di programma

Per gli accordi da sottoscrivere dopo l’entrata in vigore della norma transitoria, se la deliberazione della Giunta regionale prevista dalla precedente l.r. 76/1996 è già intervenuta prima di tale data, non occorre la nuova deliberazione prevista dalla disciplina del 2013.

Clausola valutativa

La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio, con cadenza biennale, una relazione sull’applicazione delle nuove procedure di semplificazione per ridurre i tempi burocratici, con particolare riferimento a conferenza di servizi, SUAP e uso delle tecnologie informatiche nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati.

Abrogazioni

La legge dispone l’abrogazione di varie norme regionali pregresse, tra cui le precedenti discipline generali sul procedimento amministrativo e sugli accordi di programma, oltre ad articoli specifici della l.r. 40/2009 e di altre leggi regionali collegate. La disciplina risultante è quindi quella consolidata nella l.r. 40/2009 come modificata nel 2013.

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