Cassazione Civile, Ordinanza n. 09994/2026 del 17/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato in aumento la rendita catastale di un immobile sito in Roma, sulla base di una dichiarazione DOCFA presentata nel 2016 da un soggetto diverso dall'attuale proprietaria, prima della cessione del bene. La contribuente aveva impugnato l'atto e il primo giudice aveva accolto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva poi confermato l'annullamento della rettifica. In Cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e all'art. 111, comma 6, Cost., sostenendo che il giudice d'appello si fosse limitato ad aderire in modo apodittico alla decisione di primo grado senza spiegare il ragionamento seguito e senza indicare l'asserito errore di valutazione dell'Ufficio nella determinazione della rendita; secondo la ricorrente, inoltre, non sarebbe stato considerato che la DOCFA riguardava un ampliamento e una diversa distribuzione interna dell'immobile, con destinazione qualitativamente migliorativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi posti a base del convincimento o li esponga senza un'effettiva disamina logico-giuridica, impedendo il controllo sulla decisione; nel caso concreto, invece, la sentenza impugnata esponeva una ratio decidendi sufficientemente chiara, evidenziando che la rendita proposta dall'Ufficio non era congrua perché fondata su una perizia del 2003 priva di concreti elementi sul valore di mercato, riferita a un precedente proprietario pubblico e non assistita da adeguato riscontro, mentre la metodologia seguita dall'Ufficio stesso risultava comunque confrontabile con quella del giudice di merito. La motivazione è stata quindi ritenuta superiore al minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e la censura è stata qualificata come richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come norma processuale posta a base della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ne verifica la violazione dedotta dalla ricorrente, ma esclude che la sentenza d'appello sia priva della necessaria motivazione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come norma di applicabilità della disciplina processuale tributaria.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte ribadisce che la motivazione della sentenza impugnata supera il "minimo costituzionale" richiesto da tale disposizione.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente o omessa sussiste solo se la sentenza non consente di individuare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione o se il percorso logico-giuridico resta incomprensibile al punto da impedire il controllo di legittimità.
- Non integra motivazione apparente la sentenza che, pur concisa, esponga una ratio decidendi intellegibile e aderente alle risultanze di causa, anche mediante adesione alla decisione di primo grado.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie, se il giudice di merito ha già espresso una valutazione logicamente comprensibile.
- In tema di rettifica della rendita catastale, la congruità della nuova rendita deve trovare adeguato riscontro probatorio; una perizia datata e priva di concreti elementi di mercato può essere ritenuta insufficiente a fondare la pretesa dell'Ufficio.
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