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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 132 del 13/04/2023

Provvedimento del 13 aprile 2023

Garante Privacy132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il reclamo di un interessato contro l’editore di genova24.it per la pubblicazione di un articolo su una vicenda giudiziaria poi definita con archiviazione. L’Autorità ritiene infondate le richieste di rimozione o anonimizzazione, conferma la liceità originaria del trattamento giornalistico e prende atto della deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca. Accoglie invece la richiesta di aggiornamento della notizia, ordinando di rendere immediatamente visibili gli sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato. Accerta inoltre la violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR per il mancato riscontro all’esercizio dei diritti e applica un ammonimento.

Edinet S.r.l. (genova24.it): reclamo su articolo giornalistico non aggiornato, deindicizzazione e ammonimento per mancato riscontro

Edinet S.r.l. – articolo giornalistico non aggiornato, deindicizzazione e ammonimento per mancato riscontro

Il Garante esamina il reclamo presentato nei confronti di Edinet S.r.l., editore del sito www.genova24.it, relativo alla pubblicazione di un articolo su una vicenda giudiziaria che riguardava l’interessato. Il procedimento nasce dalla contestazione della permanenza online di una notizia ritenuta non aggiornata dopo la definizione favorevole del procedimento penale.

Origine del reclamo e richieste dell’interessato

L’interessato lamenta che l’articolo, pubblicato in relazione a decreti di perquisizione e sequestro e all’ipotesi di reato contestata, contenga informazioni non più attuali a seguito dell’archiviazione del procedimento penale nei suoi confronti. Chiede la rimozione dell’articolo e misure idonee a impedirne l’accessibilità tramite motori di ricerca esterni; in subordine, chiede l’aggiornamento della notizia.

Prima del reclamo, l’interessato aveva inviato richieste all’editore senza ottenere riscontro. Nel corso del procedimento ribadisce che la diffusione del dato personale non sarebbe essenziale, che egli non è un personaggio pubblico e che la mancata integrazione della notizia genera confusione nel lettore, che ignora l’esito favorevole del procedimento.

Difese del titolare del trattamento

Edinet S.r.l. eccepisce innanzitutto che, nel trattamento per finalità giornalistiche, il consenso non è richiesto. Sostiene che i dati erano stati raccolti da un atto dell’autorità giudiziaria pubblico e che la richiesta di cancellazione integrale dell’articolo è incompatibile con il diritto di cronaca e con la conservazione dell’archivio giornalistico.

La società afferma inoltre che l’interessato non aveva chiesto tempestivamente l’aggiornamento, ma la rimozione e la deindicizzazione, e che la deindicizzazione dell’articolo era già stata eseguita il 3 novembre 2020, con residua visibilità di una copia in pdf dovuta a un errore tecnico. La società attribuisce il mancato riscontro nei termini a difficoltà gestionali connesse alla pandemia.

Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento giornalistico

Il Garante richiama il quadro normativo dei trattamenti per finalità giornalistiche, evidenziando che essi sono leciti anche senza consenso, purché rispettino i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli interessati e il principio di essenzialità dell’informazione, ai sensi degli artt. 136 e ss. e 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché dell’art. 6 delle Regole deontologiche.

Alla luce del contenuto dell’articolo e dell’interesse pubblico alla vicenda narrata, l’Autorità ritiene che la pubblicazione originaria delle informazioni, incluso il nome dell’interessato, sia avvenuta legittimamente nell’esercizio del diritto di cronaca. Ne consegue che il reclamo è infondato nella parte in cui chiede la rimozione dell’articolo o la sua anonimizzazione.

Deindicizzazione e conservazione nell’archivio online

Il Garante prende atto che l’editore ha provveduto alla deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca esterni al sito e che l’intervento è stato completato anche sulla copia in pdf rimasta inizialmente visibile. Pertanto, sotto questo profilo, non sussistono ulteriori presupposti per l’adozione di misure da parte dell’Autorità.

L’articolo resta comunque conservato nell’archivio online del giornale, dove il Garante considera legittima la permanenza per finalità documentaristiche e storiche, compatibili con la originaria finalità giornalistica. In tale prospettiva, il provvedimento richiama anche l’art. 17, par. 3, lett. d), GDPR, che limita l’esercizio del diritto alla cancellazione quando il trattamento è necessario per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica, o fini statistici.

Obbligo di aggiornamento della notizia

Diversamente, il Garante accoglie la doglianza relativa al mancato aggiornamento. Pur rilevando che la richiesta di aggiornamento è stata formulata espressamente solo con il reclamo e che il reclamante, nell’interpello preventivo, aveva allegato l’archiviazione senza produrre la documentazione, l’Autorità osserva che, una volta acquisita conoscenza di sviluppi giudiziari favorevoli, il titolare deve adeguare il trattamento ai principi di esattezza e aggiornamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR.

Viene sottolineato che tale aggiornamento è necessario anche per tutelare il diritto all’identità personale dell’interessato e l’interesse degli utenti a ricevere un’informazione corretta e aggiornata. Per questo il Garante ordina a Edinet S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) e g), GDPR, di aggiornare l’articolo con modalità idonee a rendere immediatamente visibili, sia nel titolo sia nel corpo del testo, gli sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato, ad esempio mediante una nota in calce o a margine.

Violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR e ammonimento

L’Autorità accerta inoltre la violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR, per mancato riscontro tempestivo alla richiesta dell’interessato relativa all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Pur tenendo conto delle difficoltà organizzative rappresentate dalla società durante la pandemia, del fatto che la deindicizzazione sia stata comunque effettuata e dell’assenza di precedenti violazioni, il Garante valuta proporzionata la misura dell’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.

Registro interno, effetti del provvedimento e termine per adempiere

Il provvedimento dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019. Tuttavia, viene precisato che l’annotazione relativa alla misura correttiva dell’aggiornamento dell’articolo, per le peculiarità del caso concreto, non potrà essere utilizzata come precedente nei futuri procedimenti ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.

Infine, Edinet S.r.l. è invitata a comunicare entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per darvi attuazione, con avviso che l’eventuale mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell’art. 166 del Codice. Il provvedimento è inoltre impugnabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e oggetto del reclamo

Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Edinet S.r.l., editore del sito www.genova24.it, per la pubblicazione di un articolo relativo a una vicenda giudiziaria che coinvolgeva l’interessato. Il reclamante contestava la falsità o il mancato aggiornamento della notizia, chiedendone la rimozione e, in subordine, l’adozione di misure per impedirne l’indicizzazione da motori di ricerca esterni o l’aggiornamento dell’articolo.

Difese del titolare del trattamento

Edinet S.r.l. ha sostenuto che per i trattamenti a fini giornalistici non è richiesto il consenso dell’interessato, che i dati erano tratti da un atto dell’autorità giudiziaria pubblico e che la richiesta di cancellazione integrale era incompatibile con il diritto di cronaca e con la conservazione dell’archivio giornalistico. Ha inoltre affermato di aver già deindicizzato l’articolo e di aver riscontrato solo per errore la permanenza di una versione in pdf.

Valutazioni del Garante sulla rimozione e deindicizzazione

L’Autorità ritiene infondato il reclamo nella parte in cui chiedeva la rimozione o l’anonimizzazione dell’articolo. La pubblicazione è stata considerata lecita nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, in presenza di un fatto di interesse pubblico e nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione. Quanto alla deindicizzazione, il Garante prende atto che l’editore ha rimosso l’articolo dai motori di ricerca esterni e che esso resta accessibile solo nell’archivio online, ove può essere conservato per finalità documentaristiche ai sensi dell’art. 17, par. 3, lett. d), GDPR.

Ordine di aggiornamento dell’articolo

Pur escludendo l’illiceità originaria del trattamento, il Garante osserva che, una volta acquisita conoscenza di sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato, il titolare deve conformare il trattamento ai principi di esattezza e aggiornamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR. Perciò ordina a Edinet S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) e g), GDPR, di aggiornare l’articolo in modo che siano immediatamente visibili, sia nel titolo sia nel corpo, gli sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato.

Violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR e ammonimento

È accertata la violazione dell’art. 12, par. 3, GDPR per non aver fornito all’interessato un riscontro tempestivo all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Considerate le difficoltà organizzative rappresentate dal titolare, l’assenza di precedenti e il fatto che le richieste siano state in parte soddisfatte, il Garante applica la misura dell’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.

Annotazione nel registro interno e indicazioni finali

L’Autorità dispone l’annotazione delle misure adottate nel registro interno di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, specificando che, per la sola misura di aggiornamento dell’articolo, tale annotazione non vale come precedente rilevante ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti. Invita inoltre Edinet S.r.l. a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento.

Come è indicizzato

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