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Circolare

Circolare numero 77 del 5-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 334 del 12-20 luglio 1995, il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto non interviene a favore dei soci di cooperative di produzione e lavoro. La decisione esclude anche che il diritto possa derivare dal solo indebito versamento dei contributi all'INPS. Le sedi devono attenersi a tali principi sia per le domande amministrative sia per i giudizi pendenti. Per i contributi divenuti indebiti, il rimborso è riconosciuto solo su domanda e nei limiti della prescrizione decennale.

Esclusione dell'intervento del Fondo di Garanzia TFR per i soci di cooperative di produzione e lavoro

Soci di cooperative di produzione e lavoro e Fondo di Garanzia TFR

La circolare fornisce chiarimenti operativi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 334 del 12-20 luglio 1995, intervenuta sulla possibilità di accesso al Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto da parte dei soci di cooperative di produzione e lavoro. Il documento recepisce l'orientamento della Corte e ne indica le conseguenze per le Sedi e per i contenziosi ancora in corso.

Esclusione dell'intervento del Fondo di Garanzia

La Corte Costituzionale ha stabilito che l'intervento del Fondo di Garanzia per il TFR non spetta ai soci delle cooperative di produzione e lavoro. È stato altresì escluso che tale intervento possa essere riconosciuto per il solo fatto dell'indebito versamento dei contributi all'INPS. Su questo punto, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 297/1982.

Indicazioni per le Sedi e per il contenzioso pendente

Le Sedi devono attenersi ai principi enunciati dalla sentenza nel decidere le domande di TFR a carico del Fondo di Garanzia presentate dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro. Le stesse indicazioni devono essere considerate anche nei procedimenti giudiziari ancora pendenti, che devono essere valutati alla luce del nuovo principio di diritto affermato dalla Corte.

Rimborso dei contributi indebiti

Quanto ai contributi divenuti indebiti in conseguenza della sentenza, il rimborso è ammesso soltanto su apposita domanda e nei limiti della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. La circolare non disciplina ulteriori modalità operative, limitandosi a fissare il principio del rimborso su istanza e nel rispetto del termine prescrizionale.

Punti principali

Esito della sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 334 del 12-20 luglio 1995, ha chiarito in modo definitivo che l'intervento del Fondo di Garanzia per il TFR è escluso nei confronti dei soci di cooperative di produzione e lavoro. La Corte ha inoltre precisato che tale intervento non può essere ritenuto dovuto nemmeno per il fatto dell'indebito versamento dei contributi all'INPS, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 297/1982.

Trattazione delle domande di TFR presso le Sedi

Le Sedi, nel valutare le domande di trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di Garanzia presentate da lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, devono uniformarsi ai principi affermati dalla Corte Costituzionale. La circolare richiama espressamente anche la necessità di tenerne conto nelle azioni giudiziarie ancora pendenti.

Restituzione dei contributi indebitamente versati

Per i contributi divenuti indebiti a seguito della sentenza n. 334/95, la circolare stabilisce che il rimborso deve essere effettuato su domanda dell'interessato e nei limiti della prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 del codice civile.

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