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Sentenza

Sentenza del 09/03/2016 n. 4629 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano la declaratoria di inammissibilità pronunciata dai giudici tributari di merito. Sostenevano che nel processo tributario fosse ammissibile il ricorso collettivo-cumulativo, cioè la proposizione congiunta, da parte di più contribuenti, di impugnazioni relative a distinti atti impositivi o riscossivi, quando le cause presentino questioni identiche o comunque connesse. La CTR aveva invece escluso l’applicabilità del litisconsorzio facoltativo e aveva ritenuto che il ricorso fosse assimilabile alla tutela di interessi diffusi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché tale amministrazione non era più parte del giudizio di appello e non aveva quindi legittimazione passiva in cassazione. Ha invece accolto il ricorso nei confronti delle altre parti, affermando l’ammissibilità, in linea di principio, del litisconsorzio facoltativo e del ricorso collettivo-cumulativo nel processo tributario, quando le controversie dipendano dalla soluzione di questioni identiche o connesse. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Piemonte, in diversa composizione, per l’esame del merito e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 103 c.p.c.

    Litisconsorzio facoltativo.

    La norma è applicabile al processo tributario, nei limiti della compatibilità, e consente a più soggetti di proporre un ricorso congiunto quando le cause siano connesse per titolo o oggetto oppure dipendano dalla soluzione di questioni identiche.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    Per quanto da esso non disposto e nei limiti della compatibilità con le sue norme, si applicano le norme del codice di procedura civile.

    Il rinvio al codice di procedura civile permette di applicare il litisconsorzio facoltativo anche nel processo tributario, purché l’istituto sia compatibile con la disciplina speciale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14, 26 e 29

    Le disposizioni non escludono il cumulo soggettivo dei ricorsi e devono essere lette in coordinamento con le norme del codice di procedura civile, favorendo l’economia processuale e prevenendo decisioni contrastanti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    La natura impugnatoria del processo tributario richiede che ciascun ricorrente abbia uno specifico rapporto con l’atto impugnato, ma non impedisce il ricorso congiunto quando esista una connessione processuale sufficiente.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    È stato applicato per cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa al giudice tributario di merito per una nuova decisione.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 e D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    Le disposizioni hanno determinato la successione dell’Agenzia delle Entrate al Ministero delle Finanze nei rapporti processuali e hanno comportato l’estromissione implicita del Ministero quando il giudizio di appello riguardi esclusivamente l’ufficio dell’Agenzia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario più contribuenti possono proporre un unico ricorso contro atti distinti quando le controversie sono collegate da questioni comuni, anche solo di diritto, purché ogni ricorrente impugni un atto che lo riguarda direttamente.
  • La proposizione congiunta non equivale alla tutela di interessi diffusi: ogni contribuente deve mantenere una posizione processuale autonoma e indicare il proprio atto, la propria pretesa e le proprie contestazioni.
  • Non è necessariamente richiesto che le controversie derivino dallo stesso identico fatto storico; può essere sufficiente che la decisione dipenda dalla soluzione di questioni identiche o strettamente connesse.
  • Il ricorso collettivo-cumulativo resta soggetto ai limiti di compatibilità con il processo tributario: se le posizioni, gli atti o i fatti sono troppo diversi, il cumulo può risultare inammissibile o processualmente inadeguato.
  • Nel giudizio di cassazione deve essere chiamato il soggetto che ha effettivamente partecipato al grado precedente ed è legittimato a resistere; un ricorso contro un’amministrazione ormai estromessa è inammissibile nei suoi confronti.

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