Ordinanza n. 16356/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000795 del 22.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AS2C per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AS2C (scuola secondaria di II grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AM2C (scuola secondaria di I grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AS2C nella Regione Lazio, nella parte relativa all'attribuzione di 12,50 punti a candidati per il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AM2C
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore generale dell'USR Lazio del 22 giugno 2026, che ha approvato la graduatoria definitiva del concorso per la classe AS2C (scuola secondaria di secondo grado). Contesta l'attribuzione, in applicazione del criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, di 12,50 punti a candidati che avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AM2C (scuola secondaria di primo grado), chiedendo l'annullamento della graduatoria in parte qua. L'ordinanza non riporta ulteriori motivi di censura né decide nel merito la legittimità dell'attribuzione del punteggio.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito in quello previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, depositando la prova delle notifiche nei successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità indicati nell'ordinanza TAR Lazio n. 836/2019, a pena di improcedibilità. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026; nessuna statuizione è stata resa sulla domanda di annullamento o sulla fondatezza delle censure.
Norme richiamate
Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
La controversia relativa a una procedura amministrativa concernente interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR è assoggettata al rito previsto dall'art. 12-bis; nel caso concreto ciò comporta la conversione del rito e l'applicazione delle relative regole sul contraddittorio.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Nei giudizi cui si applica l'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, le amministrazioni indicate dalla norma sono parti necessarie e devono essere chiamate in giudizio mediante notificazione del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorso riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, si applica il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, con conseguente conversione del rito ove necessario.
- Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono parti necessarie e il ricorso deve essere loro notificato.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, stabilendo termini e modalità per l'adempimento.
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