Ordinanza n. 1395/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Dirigenziale n. 104 del 06.06.2025, del Direttore Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali 5017-07, della Regione Campania acquisito al Comune di Gricignano con prot.n. 0010223 del 10.06.2025, recante Autorizzazione unica art. 208 D. Lgs. 152/2006 per la gestione di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero rifiuti tessili non pericolosi costituiti da indumenti accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati da ubicare nel Comune di Gricignano di Aversa, una agli atti preordinati, connessi e consequenziali tra i quali, precipuamente, il Verbale conclusivo del 29.04.2025 della Conferenza di Servizi e tutti i pareri favorevoli espressi in sede di Conferenza di Servizi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica regionale ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per la gestione di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti tessili non pericolosi, nonché gli atti della conferenza di servizi
Esito
La controversia
Il Comune di Gricignano di Aversa ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che autorizza una società alla gestione di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti tessili non pericolosi, unitamente al verbale conclusivo della conferenza di servizi e ai pareri favorevoli espressi in quella sede, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non emerge il dettaglio dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire l'estratto del vigente PRG relativo alla zona dell'impianto e le delibere comunali nn. 43 e 44 del 2024 richiamate nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, onerando il Comune di Gricignano di Aversa del deposito, entro il 10 giugno 2026, della copia del vigente PRG limitatamente alla disciplina edilizia della zona interessata dall'impianto e delle delibere comunali nn. 43 e 44 del 2024. La decisione sulla domanda cautelare e sul merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. Nelle more, il TAR ha sospeso l'efficacia dell'autorizzazione indicata in motivazione e, conseguentemente, la prosecuzione dei lavori oggetto della CIL del 9 aprile 2026. Il dispositivo non contiene una decisione definitiva sulla legittimità dell'autorizzazione.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base normativa dell'autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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