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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18910/2020 del 11/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I fratelli Michele e Giuseppe avevano convenuto in tribunale la sorella Rosa Filomena chiedendo la nullità/annullamento (o in subordine la dichiarazione di simulazione/di donazione indiretta) dell'atto pubblico notarile del 20.12.1966 con cui Rosa aveva acquistato un appartamento, nonché la nullità dei testamenti olografi dei genitori, chiedendo la devoluzione degli immobili in successione e la condanna al pagamento dei frutti. Il Tribunale rigettò le loro domande; la Corte d'Appello riformò e dichiarò aperta la successione, quantificando la massa ereditaria e riconoscendo a ciascun fratello una quota, condannando Rosa a pagare ai fratelli somme a titolo di collazione/integrazione. Rosa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, contestando: 1) la valutazione della prova del pagamento tramite titoli cambiari; 2) la valutazione delle presunzioni e del suo stato di impossidenza; 3) la valutazione dell'interrogatorio formale; 4) la regolarità della divisione di masse ereditarie plurime (numero di divisioni); 5) la determinazione del valore dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati perché incentrati su valutazioni di merito (apprezzamento della prova testimoniale, presunzioni, valutazione del possesso/impossidenza, determinazione dei valori) non sindacabili in sede di legittimità salvo profili di vizio motivazionale inescusabili, e per carenze formali (mancata autosufficienza nella trascrizione dell'interrogatorio formale). Quanto alla censura sulla divisione di masse plurime, la Corte ha osservato che la contestazione della divisione unica deve risultare già svolta nel merito e che la divisione unitaria è valida se vi è stato consenso dei condividenti. Il ricorso è dunque rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti (determinati in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre oneri accessori, e resta ferma l'eventuale applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    Regola i motivi di ricorso per cassazione attinenti alla violazione di norme processuali e vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto che i motivi sollevati fossero, in gran parte, questioni di merito non ricomprese nel sindacato di legittimità salvo contrasti motivazionali evidenti

  • legge cambiaria art. 45

    Riguarda la prova del pagamento dei titoli cambiari; la Corte ha ritenuto che la disputa sulla titolarità dei titoli e sulle girate comportava una valutazione fattuale non sindacabile in sede di cassazione

  • art. 2726 c.c.

    Norma sulla prova scritta: la Corte ha considerato che le contestazioni relative alla prova scritta e ai titoli erano valutazioni di merito

  • art. 2967 c.c.

    Riguarda la prova dell'autenticità e della titolarità dei titoli; la Corte ha ritenuto insussistente il profilo di illegittimità rilevabile in cassazione

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Presunzioni e onere della prova: la Corte ha confermato che l'apprezzamento delle presunzioni è questione di fatto e non riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivata la decisione del merito

  • artt. 2730-2734 c.c.

    Norme sull'interrogatorio formale; la Corte ha rilevato carenze formali nell'impugnazione (mancata autosufficienza) tali da escluderne l'accoglimento in sede di legittimità

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Regole sulla valutazione della prova e dei fatti: confermata la limitata sindacabilità in cassazione delle valutazioni di merito, salvo motivazione manifestamente illogica o contraddittoria

  • artt. 726, 745, 747 c.c.

    Norme sulla divisione ereditaria e sul progetto divisionale: la Corte ha affermato che, in presenza di masse plurime, la divisione unitaria è possibile se c'è consenso dei condividenti; la contestazione della divisione unica deve risultare già svolta nel giudizio di merito

  • art. 558 c.c.

    Riferita alla valutazione dei beni in sede divisionale: la determinazione del valore è questione di merito riservata ai giudici di merito

  • D.P.R. n.115/2002 art.13 (comma 1 bis e 1 quater)

    Norme sul contributo unificato per i ricorsi: la Corte ha disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente ove dovuto

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione della prova: i motivi che lamentano una diversa valutazione delle prove testimoniali, documentali o della consistenza patrimoniale sono inammissibili salvo che sussistano vizi motivazionali evidenti, contraddittorietà o mancanza di motivazione
  • La semplice detenzione o girata di titoli cambiari non basta, di per sé, a dimostrare senza ulteriori elementi chi abbia effettivamente sostenuto il pagamento: la ricostruzione della titolarità e dell'operazione è questione di merito
  • Per contestare in cassazione l'utilizzo dell'interrogatorio formale è indispensabile l'autosufficienza del motivo (riportare il contenuto essenziale dell'interrogatorio); in difetto il motivo è inammissibile
  • Nelle successioni con masse ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unica è ammissibile se i condividenti hanno espresso consenso; chi contesta la divisione unitaria deve aver sollevato la questione nel merito e dimostrare un interesse concreto e leso
  • La determinazione del valore dei beni nella divisione è riservata ai giudici di merito: eventuali censure in cassazione devono evidenziare vizi di motivazione o errori di diritto specifici, non una semplice richiesta di ricalcolo
  • Chi impugna in cassazione deve curare la forma e la completezza dei motivi (es. trascrizione degli atti decisivi): carenze formali possono portare all'inammissibilità del motivo

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