Sentenza del 25/06/2020 n. 1927 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - A mezzo del servizio postale - Destinatario assente - Invio raccomandata - Perfezionamento notifica - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ enunciato il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa oppure, se precedente, alla data del ritiro del piego. Il testo non riporta l’esito concreto della controversia, le statuizioni sulle spese o gli ulteriori dati processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il testo riporta un principio in materia di notificazione postale di atti tributari quando il destinatario è assente e viene inviata la raccomandata informativa prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 890/1982. Non sono indicati le parti, l’atto impugnato né i motivi specifici del ricorso.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 3
la notificazione si ha per eseguita, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 890/1982, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.
In caso di destinatario assente, la notifica si perfeziona al compimento del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata informativa; se il piego viene ritirato prima, si perfeziona alla data del ritiro.
Massime di principio
- Per le notificazioni postali di atti tributari disciplinate dall’art. 8 della legge n. 890/1982, la data di perfezionamento per il destinatario è individuata applicando il termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, salvo che il piego venga ritirato prima.
- Per calcolare la decorrenza di termini collegati alla notifica, occorre quindi verificare sia la data di spedizione della raccomandata informativa sia l’eventuale data, anteriore, di ritiro del piego.
- Il testo fornito enuncia il criterio giuridico, ma non descrive l’esito della causa né consente di identificare le parti o stabilire quale di esse abbia vinto.
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