L.R. Emilia-Romagna 17/2007
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 17/2007 disciplina misure di prevenzione, assistenza, controllo e sanzione contro il tabagismo. Istituisce un piano triennale di intervento, rafforza il divieto di fumo in strutture sanitarie, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi pubblici, definisce obblighi dei responsabili e prevede sanzioni amministrative, proventi e clausola valutativa. Tuttora rilevante, salvo l’inquadramento in norme statali successive.
Prevenzione, cura e controllo del tabagismo in Emilia-Romagna
Prevenzione, cura e controllo del tabagismo in Emilia-Romagna
La legge regionale detta norme integrative rispetto alla disciplina statale sul fumo, con l’obiettivo di ridurre i danni alla salute causati dal tabacco attivo e passivo. Si applica nel territorio della Regione Emilia-Romagna e riguarda prevenzione, disassuefazione, tutela dei non fumatori e controlli nei luoghi pubblici e di lavoro.
Finalità e obiettivi
La Regione promuove la prevenzione, la cura e il controllo del tabagismo in coerenza con il diritto alla salute e con i principi fondamentali della normativa statale. Gli obiettivi specifici sono la diminuzione dei fumatori attivi e delle persone esposte al fumo passivo. Nei luoghi di lavoro, comprese strutture sanitarie, socio-sanitarie e istituti scolastici, la riduzione del rischio da fumo passivo deve avvenire in armonia con la normativa sulla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi. La legge tutela inoltre il diritto di fumatori e non fumatori a respirare aria libera da fumo nei luoghi pubblici e di lavoro.
Piano regionale triennale di intervento
La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge e previo parere della competente Commissione assembleare, predispone un piano regionale di intervento triennale. Il piano sostiene interventi di comprovata efficacia, secondo le linee guida internazionali e nazionali e la medicina basata sulle evidenze, e comprende:
- prevenzione del tabagismo tramite promozione di stili di vita sani, con attenzione a scuole e luoghi di lavoro;
- assistenza e supporto alla disassuefazione, con accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e valorizzazione dei medici di medicina generale;
- rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, considerando “utente” anche il personale dipendente o comunque addetto ad attività lavorativa.
La Conferenza territoriale sociale e sanitaria promuove accordi per attuare gli interventi realizzati da Aziende sanitarie, enti locali e altri soggetti pubblici e privati in applicazione del piano.
Luoghi liberi dal fumo: strutture sanitarie, scuole, lavoro ed esercizi pubblici
Il divieto di fumo nelle strutture sanitarie si estende a tutte le aree interne e alle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, individuate dai responsabili e adeguatamente segnalate. Le Aziende sanitarie devono inoltre svolgere iniziative informative e formative per rafforzare il rispetto del divieto.
La Regione promuove la totale assenza di fumo anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici, valorizzando la coerenza dei comportamenti degli adulti nei contesti ad alto valore educativo e formativo.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, esclusa l’università, i dirigenti scolastici devono individuare azioni informative ed educative per sensibilizzare studenti e personale circa il divieto di fumare anche nelle aree aperte di pertinenza. La Regione promuove inoltre la tutela dei minori, sensibilizzando gli adulti a non fumare nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare parchi e aree gioco.
Per gli esercizi di pubblico ristoro la Regione promuove la totale assenza di fumo mediante iniziative informative e accordi con le associazioni di categoria, anche per coinvolgere i gestori nella sensibilizzazione degli utenti.
Nei luoghi di lavoro pubblici e privati le Aziende sanitarie devono programmare interventi di prevenzione del tabagismo tramite informazione ed educazione, vigilanza sul rispetto del divieto e supporto alla disassuefazione, anche con programmi da realizzare, ove possibile, all’interno degli stessi luoghi di lavoro.
Il piano di intervento può prevedere premi annuali per le scuole che abbiano meglio sviluppato il tema di ambienti scolastici liberi dal fumo e attestati pubblici per aziende, Aziende sanitarie e scuole che si impegnino a favorire la partecipazione dei dipendenti ai programmi per smettere di fumare.
Obblighi dei responsabili delle strutture e dei datori di lavoro
Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro o i responsabili devono, oltre a curare l’osservanza del divieto di fumare secondo la normativa statale, assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal DPCM 23 dicembre 2003 per eventuali aree riservate ai fumatori.
Nei luoghi di lavoro pubblici e privati, i datori di lavoro definiti dal decreto legislativo n. 81/2008 devono inoltre:
- informare adeguatamente i lavoratori sui rischi per sicurezza e salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione adottate e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti;
- consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti, sulle misure da adottare per l’applicazione della legge.
Vigilanza, accertamento e sanzioni
La vigilanza e l’applicazione delle sanzioni sono esercitate dai Comuni e dalle Aziende USL, ferme restando le competenze di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate espressamente adibite all’accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi.
Per la procedura sanzionatoria si applicano la legge n. 689/1981, la legge regionale n. 21/1984 e l’Accordo 16 dicembre 2004 in materia di tutela dei non fumatori. In caso di mancato pagamento, l’Azienda USL del luogo della violazione è l’autorità competente a ricevere il rapporto, emanare l’ordinanza-ingiunzione e irrogare la sanzione.
Le sanzioni previste sono quelle della legge statale sul divieto di fumo, con gli importi indicati dalla legge regionale:
- da 27,50 a 275 euro per la violazione del divieto di fumare, con raddoppio se la violazione avviene in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- da 220 a 2.200 euro per chi non cura l’osservanza del divieto;
- aumento della metà di tale sanzione per chi non assicura il mantenimento dei requisiti impiantistici delle eventuali aree riservate ai fumatori.
Per le fattispecie di cui all’articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 3/2003, se l’infrazione è accertata dalla polizia locale o dal personale delle Aziende USL, si applicano le regole regionali sul pagamento e sulla devoluzione dei proventi. Restano ferme le norme statali sul divieto di uso delle sigarette elettroniche nelle scuole e sulla devoluzione dei relativi proventi.
La Giunta regionale deve individuare, entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge, le modalità di raccordo tra Aziende USL e Comuni per le procedure applicative.
Destinazione dei proventi
I proventi delle sanzioni amministrative sono attribuiti alle Aziende USL territorialmente competenti. Ogni anno le Aziende USL devolvono ai Comuni interessati il 30% dei proventi, con relativo rendiconto, per i casi accertati e contestati nel rispettivo territorio.
Monitoraggio e clausola finanziaria
L’Assemblea legislativa monitora l’attuazione della legge e ne valuta gli effetti rispetto alle finalità dichiarate. La Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione con cadenza quinquennale.
Gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione sono coperti con i fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale, con eventuali modifiche delle unità previsionali di base e dei capitoli, oppure con l’istituzione di apposita unità previsionale e capitolo, nel rispetto della normativa contabile regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 lug 2007L.R. Emilia-Romagna 15/2007
- Legge · 26 lug 2007L.R. Emilia-Romagna 13/2007
- Legge · 26 lug 2007L.R. Emilia-Romagna 14/2007
- Legge · 6 lug 2007L.R. Emilia-Romagna 10/2007
- Legge · 6 lug 2007L.R. Emilia-Romagna 12/2007
- Legge · 18 giu 2007L.R. Emilia-Romagna 7/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →