Sentenza del 23/02/2016 n. 1549 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - DIRITTO AL CONTRADDITTORIO - Verifiche "a tavolino" - Imposta "non armonizzate" - Obbligo generalizzato al contraddittorio preventivo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'accertamento per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'atto, nell'ambito di una verifica "a tavolino" relativa a imposte non armonizzate. La censura si fondava sull'esigenza di consentire al contribuente di presentare osservazioni e difese prima della conclusione del procedimento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Per le verifiche "a tavolino" concernenti imposte non armonizzate, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in assenza di una specifica previsione normativa. L'obbligo di instaurarlo opera soltanto quando previsto espressamente dalla legge. Diversamente, per i tributi armonizzati, come l'IVA, il contraddittorio preventivo è generalizzato e la sua omissione comporta l'invalidità dell'atto.
Norme richiamate
Principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamato Cass. n. 24823/2015
Nel caso di verifiche a tavolino relative a tributi non armonizzati, l'Amministrazione non è tenuta a instaurare il contraddittorio endoprocedimentale salvo che uno specifico obbligo sia previsto dalla legge. Per i tributi armonizzati, invece, il contraddittorio preventivo costituisce un obbligo generalizzato.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'invalidità di ogni accertamento: occorre verificare la natura del tributo e l'esistenza di una specifica previsione normativa.
- Per le imposte non armonizzate, nelle verifiche documentali o "a tavolino", il contribuente non può pretendere il contraddittorio preventivo come regola generale, salvo un obbligo previsto dalla legge.
- Per i tributi armonizzati, in particolare l'IVA, il contraddittorio endoprocedimentale è normalmente obbligatorio; la sua omissione può comportare l'invalidità dell'atto.
- Prima di contestare un accertamento per violazione del contraddittorio, è necessario individuare il tributo interessato, il tipo di verifica svolta e la specifica norma eventualmente applicabile.
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