Sentenza n. 15475/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento (i) del provvedimento di non ammissione alla prova orale del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell''abilitazione richiesta ai fini dell''iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell''Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali di cui all''articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prot. n. 24030 del 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale – Concorsi ed esami – n. 89 del 9 novembre 2021 - provvedimento di non ammissione reso noto il 23 giugno 2023 con la pubblicazione sul sito dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali dell''elenco degli ammessi alle prove orali di detto concorso; (ii) del provvedimento di approvazione dell’elenco degli ammessi alle prove orali del concorso e del relativo elenco, pubblicato sul sito il 23 giugno 2023; (iii) dei calendari delle prove orali e dei relativi provvedimenti di adozione, nonché degli avvisi, pubblicati sul sito il 28 luglio e il 25 agosto 2023; (iv) delle FAQ aggiornate al 25 agosto 2023, pubblicate in pari data sul sito, con particolare riferimento al chiarimento che esclude la possibilità per i candidati di usare i codici non commentati nello svolgimento delle prove scritte e della relativa decisione della Commissione esaminatrice; (v) delle istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte; (vi) dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice sugli elaborati del ricorrente e relativo verbale; (vii) delle operazioni riguardanti sia l’abbinamento tra loro delle due prove svolte da ciascun ricorrente, che l''abbinamento delle prove con i singoli ricorrenti e relativi – non conosciuti – verbali; (viii) del comunicato delle operazioni di abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati, pubblicato sul sito il 16 giugno 2023; (ix) della non conosciuta decisione algoritmica che ha generato il software di gestione del concorso; (x) del provvedimento di validazione dei quesiti sottoposti nelle prove scritte e degli stessi quesiti; (xi) dei criteri di valutazione delle prove scritte, pubblicati sul sito il 21 novembre 2022; (xii) del piano operativo per la gestione dello svolgimento del concorso, pubblicato sul sito l’11 novembre 2022; (xiii) di ogni altro atto, presupposto e conseguente e che con gli stessi possa avere attinenza; E PER L''ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente ad essere ammesso a sostenere la prova orale del concorso per cui è ricorso e, conseguentemente, per la condanna dell''Amministrazione resistente a disporre l''ammissione del ricorrente al prosieguo delle operazioni selettive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione alla prova orale del concorso pubblico per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione per segretari comunali e provinciali, unitamente agli atti concorsuali presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria non ammissione alla prova orale del concorso indetto nel 2021, resa nota con la pubblicazione dell’elenco degli ammessi il 23 giugno 2023. Ha inoltre contestato l’approvazione dell’elenco, il calendario delle prove orali, le FAQ che escludevano l’uso di codici non commentati durante le prove scritte, le istruzioni concorsuali, i giudizi e i verbali della commissione, le operazioni di abbinamento degli elaborati, la gestione algoritmica, la validazione dei quesiti, i criteri di valutazione e il piano operativo. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto a sostenere la prova orale, con conseguente ammissione al prosieguo della selezione. Il giudizio non è giunto all’esame dei motivi di legittimità: il ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 5 agosto 2026 e confermata nelle note d’udienza del 19 settembre 2026. Il Tribunale ha rilevato che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può pronunciarsi nel merito quando, prima della decisione, essa dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Il ricorso è improcedibile quando, prima della decisione di merito, la parte che lo ha proposto dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta; il processo amministrativo rimane nella disponibilità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento richiesta, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; il giudice non procede all’esame nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1064/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 165/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 5488/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 4421/2026 - Milano, Sezione 5
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1177/2026 - Cagliari, Sezione 2
- Sentenza · 1 ott 2026Sentenza n. 1178/2026 - Cagliari, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →