Cassazione Penale, Sentenza n. 26358/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per peculato (capo D). Tre motivi: 1) vizio nella qualificazione soggettiva ai fini dell'art. 358 c.p. (si contestava che Saggiorato fosse "incaricato di pubblico servizio", sostenendo fosse mero impiegato senza poteri decisionali e che l'effettiva funzione di tutore spettasse all'assessore); 2) errata valutazione del reato di peculato (art. 314 c.p.), con contestazione dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'appropriazione, e richiamo alla prassi confusa dell'ufficio come spiegazione dell'omesso versamento; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 175 c.p. per omissione della valutazione circa la non menzione nel casellario, nonostante la concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva adeguatamente provato che Saggiorato aveva una delega e autonomia gestionale (anche per il maneggio di denaro), svolgendo attività con margini discrezionali e compiti decisionali e dunque ricadente nella figura di incaricato di pubblico servizio; inoltre vi era prova della ricezione della somma, della mancata contabilizzazione e delle false dichiarazioni rese dall'imputato, circostanze ritenute indicative del dolo di appropriazione. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte d'appello ha concesso la sospensione condizionale della pena ma non ha motivato specificamente il diniego della non menzione come richiesto dalla giurisprudenza, obbligo che rende la motivazione carente. Per questo vizio la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato (commesso il 1/10/2012) è ormai estinto per prescrizione. Sono state confermate le statuizioni civili e condannato l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio.
Norme richiamate
La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" non si esclude automaticamente per chi svolge attività esecutive: la Corte valuta la natura funzionale dell'incarico, riconoscendo la qualifica quando il soggetto eserciti compiti con autonomia, discrezionalità e responsabilità gestionale (anche se la qualifica deriva da delega interna dell'ente).
Per il delitto di peculato è richiesta la prova dell'apprensione e della successiva appropriazione del denaro da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova della ricezione della somma, della mancata contabilizzazione e delle menzogne del soggetto per escludere la mera distrazione e provare il dolo.
La non menzione della condanna nel casellario è un beneficio discrezionale fondato sul principio di emenda; la sua concessione o diniego deve però essere motivata in relazione agli elementi di cui all'art. 133 c.p. quando è chiesta e rilevante.
La sospensione condizionale della pena è un beneficio distinto dalla non menzione; pur potendo essere concessi in modo non coincidente, la decisione deve motivare le ragioni per cui uno è concesso e l'altro negato.
La Corte ricorda l'obbligo di considerare gli elementi personali e di condotta dell'imputato ai fini dell'applicazione dei benefici, elementi che devono essere esplicitamente valutati quando si decide sulla non menzione.
Massime di principio
- La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" va valutata in chiave funzionale: non è esclusa dalla mera appartenenza alla categoria impiegatizia se il soggetto esercita funzioni con autonomia, discrezionalità o potere di gestione (anche di somme).
- Per il peculato è decisiva la prova dell'avvenuta ricezione del denaro, della mancanza di registrazione/versamento e di comportamenti o dichiarazioni che siano compatibili con l'intento di appropriarsi (menzogne, mancata documentazione), mentre la confusione procedurale dell'ufficio non elimina automaticamente il dolo.
- La semplice consuetudine amministrativa di tenere piccole somme in contanti non giustifica appropriazioni di importi significativamente superiori; il giudice deve valutare l'entità degli importi rispetto alle prassi.
- Quando in giudizio di merito si concede un beneficio (es. sospensione condizionale) e si nega un altro collegato (es. non menzione), il giudice è obbligato a motivare perché gli elementi favorevoli all'uno non giustifichino anche l'altro o a indicare elementi contrari alla concessione del beneficio negato; la mancanza di tale motivazione è vizio idoneo all'annullamento.
- Se la Corte di cassazione annulla per vizio motivazionale su benefici concessi/negati e nel frattempo il reato è estinto per prescrizione, l'annullamento può essere disposto senza rinvio.
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