Circolare numero 2 del 5-1-2000
Estensione dell’indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nell’anno 1999 dalle imprese commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché dalle agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza con più di 15 addetti. Indennità di mobilità ai lavoratori in parola licenziati nel periodo 1° novembre/31 dicembre 1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone il pagamento dell’indennità di mobilità per i lavoratori licenziati in determinati periodi del 1998 e del 1999, in relazione agli stanziamenti disponibili e alle successive integrazioni normative. Per il 1999 si autorizza il pagamento ai licenziati tra il 1° gennaio e il 31 luglio, mentre per i licenziati dal 1° agosto in poi si rinvia a successive istruzioni, con anticipazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione se spettante. Per il 1998, grazie a un incremento di 10 miliardi di lire disposto dalla legge n. 488/1999, viene esteso il pagamento anche ai lavoratori licenziati tra il 1° novembre e il 31 dicembre 1998, con detrazione di eventuali somme già erogate in anticipo.
Indennità di mobilità per i lavoratori licenziati nel 1998 e nel 1999
Indennità di mobilità per gli anni 1998 e 1999
La circolare interviene per definire l’estensione del pagamento dell’indennità di mobilità a specifiche platee di lavoratori licenziati nel 1998 e nel 1999, in base agli stanziamenti disponibili e alle successive integrazioni normative. Il documento distingue chiaramente tra il regime applicabile all’anno 1999 e quello relativo al 1998, precisando le finestre temporali per le quali le Sedi sono autorizzate a procedere al pagamento.
Quadro normativo e disponibilità finanziarie per il 1999
Per l’anno 1999, l’articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha prorogato le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificata, stabilendo che l’indennità di mobilità sia concessa anche ai lavoratori licenziati dalle imprese in oggetto nel corso del 1999.
Ai fini dell’attuazione, il decreto interministeriale del 27 luglio 1999 ha determinato un limite di spesa complessivo pari a 60 miliardi di lire, così ripartiti:
- lire 40 miliardi per il trattamento di mobilità;
- lire 20 miliardi per il trattamento straordinario di integrazione salariale.
A seguito dell’indagine svolta presso le Sedi regionali, è emerso che le somme stanziate non sono sufficienti a coprire tutte le domande presentate nel periodo 1° gennaio/31 agosto 1999. In attesa di ulteriori stanziamenti per far fronte all’onere del periodo 1° agosto/31 dicembre 1999, viene quindi autorizzato il pagamento dell’indennità di mobilità ai soli lavoratori licenziati nel periodo 1° gennaio/31 luglio 1999.
Per i lavoratori licenziati dopo il 31 luglio 1999, la circolare rinvia a successive istruzioni. Nel frattempo, qualora ne ricorrano i presupposti, deve essere liquidata provvisoriamente l’indennità ordinaria di disoccupazione, a titolo di anticipazione dell’indennità di mobilità.
Estensione del pagamento per l’anno 1998
Per l’anno 1998, la circolare richiama quanto già disposto con la circolare n. 168 del 12 agosto 1999, punto 2.4, che aveva autorizzato il pagamento dell’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati entro il 31 ottobre 1998, riservandosi istruzioni successive per i licenziati nel periodo 1° novembre/31 dicembre 1998.
Successivamente, l’articolo 62, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha incrementato di 10 miliardi di lire lo stanziamento previsto dall’articolo 45, comma 17, lettera g), della legge 17 maggio 1999, n. 144, destinato al riconoscimento della prestazione. In conseguenza di tale incremento, viene sciolta la riserva contenuta nella circolare n. 168 e le Sedi sono autorizzate a disporre il pagamento dell’indennità di mobilità anche in favore dei lavoratori licenziati tra il 1° novembre e il 31 dicembre 1998.
Modalità applicative e recupero di eventuali anticipi
Nel procedere alla liquidazione per il periodo 1° novembre/31 dicembre 1998, le Sedi devono attenersi alle istruzioni già fornite in precedenza. In particolare, qualora siano state già corrisposte somme a titolo di anticipo dell’indennità, tali importi devono essere detratti da quanto complessivamente dovuto al lavoratore.
Indicazioni operative finali
Il documento, dunque, consente l’erogazione della prestazione in favore:
- dei lavoratori licenziati dal 1° gennaio al 31 luglio 1999;
- dei lavoratori licenziati dal 1° novembre al 31 dicembre 1998.
Restano invece sospese, in attesa di ulteriori istruzioni, le pratiche relative ai lavoratori licenziati dal 1° agosto 1999 in poi. La circolare evidenzia inoltre il criterio di coordinamento con l’indennità ordinaria di disoccupazione, da corrispondere provvisoriamente se spettante nei casi non ancora coperti da autorizzazione definitiva.
Punti principali
Indennità di mobilità per l’anno 1999
L’articolo 81, comma 3, della legge n. 448/1998 ha prorogato la disciplina della mobilità anche ai lavoratori licenziati nel corso del 1999. Il decreto interministeriale del 27 luglio 1999 ha fissato il limite di spesa complessivo in 60 miliardi di lire, di cui 40 miliardi destinati al trattamento di mobilità e 20 miliardi al trattamento straordinario di integrazione salariale. Poiché dalle rilevazioni effettuate presso le Sedi regionali è emerso che tali risorse non sono sufficienti a coprire tutte le domande presentate nel periodo 1° gennaio/31 agosto 1999, viene autorizzato il pagamento dell’indennità per i lavoratori licenziati dal 1° gennaio al 31 luglio 1999. Per i lavoratori licenziati dal 1° agosto 1999 in poi, la circolare rinvia a successive istruzioni; nel frattempo, se spettante, deve essere liquidata provvisoriamente l’indennità ordinaria di disoccupazione come anticipazione dell’indennità di mobilità.
Indennità di mobilità per l’anno 1998
Con la circolare n. 168 del 12 agosto 1999 era stato già disposto il pagamento ai lavoratori licenziati entro il 31 ottobre 1998, con riserva per il periodo 1° novembre/31 dicembre 1998. La legge n. 488/1999, all’articolo 62, comma 4, lettera a), ha incrementato di 10 miliardi di lire lo stanziamento previsto dall’articolo 45, comma 17, lettera g), della legge n. 144/1999. In conseguenza di ciò, viene sciolta la riserva e si autorizzano le Sedi a corrispondere l’indennità anche ai lavoratori licenziati tra il 1° novembre e il 31 dicembre 1998, applicando le istruzioni già impartite in precedenza e detraendo eventuali somme già pagate a titolo di anticipo.
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