Ordinanza n. 3359/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi con sentenza n. 7054/2025, pubblicata il 29/10/2025, nella causa iscritta al numero di R.G. n. 2693/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), munito di attestazione di conformità il 3/11/2025, notificata il 3/11/2025 al Ministero dell’Istruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza n. 7054/2025, relativa all'ottemperanza della sentenza n. 510/2024 di condanna al pagamento di spese processuali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7054/2025, con la quale il TAR aveva ordinato al Ministero il pagamento delle somme spettanti in forza della sentenza n. 510/2024, pari alle spese processuali liquidate, oltre accessori, interessi legali e rimborso del contributo unificato. La precedente sentenza aveva nominato un commissario ad acta, prevedendo espressamente che questi si insediasse alla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della parte ricorrente. Il TAR ha rilevato d'ufficio dubbi sull'ammissibilità del nuovo ricorso, poiché il ricorrente non risulta aver previamente richiesto l'attivazione del commissario ad acta già nominato e ha invece proposto un ulteriore giudizio chiedendo nuovamente la nomina di un commissario per il caso di inerzia dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che potrebbe mancare il presupposto della mancata esecuzione della sentenza ottemperanda n. 7054/2025, poiché non sarebbe stato previamente esperito il rimedio commissariale previsto dalla stessa pronuncia. Secondo il Collegio, l'azione potrebbe tradursi in un'artificiosa moltiplicazione dei giudizi di ottemperanza riferiti a un unico titolo sostanziale non adempiuto, ossia la sentenza n. 510/2024. È stata prospettata la possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma alle parti è stato assegnato un termine di 15 giorni per presentare deduzioni sulla questione rilevata d'ufficio. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie vertenti su questioni rilevate d'ufficio
Il giudice, quando intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti assegnando un termine per le deduzioni.
art. 112 c.p.a.
La sentenza n. 7054/2025 era stata pronunciata in un precedente giudizio di ottemperanza ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Quando una sentenza di ottemperanza nomina un commissario ad acta e subordina espressamente il suo insediamento a una richiesta della parte beneficiaria del giudicato, la mancata formulazione di tale richiesta può impedire di configurare l'inesecuzione della sentenza ottemperanda e rendere inammissibile un ulteriore ricorso di ottemperanza.
- Non è ammissibile moltiplicare artificiosamente i giudizi di ottemperanza relativi a un unico titolo giudiziale sostanziale non adempiuto quando il giudice abbia già predisposto, nel precedente giudizio, uno specifico meccanismo di esecuzione commissariale e questo non sia stato attivato dalla parte interessata.
- La questione di inammissibilità rilevata d'ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima della decisione definitiva.
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