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Sentenza

Sentenza n. 1726/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto il pagamento delle somme dovute in forza del giudicato ha fatto venir meno l’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta dei ricorrenti. La sentenza dispone inoltre che il provvedimento sia eseguito dall’autorità amministrativa.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Cirò n. 152/2023, recante condanna del Comune al pagamento di somme

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 152/2023 del Giudice di Pace di Cirò, passata in giudicato e notificata quale titolo esecutivo il 1° agosto 2023. La sentenza aveva condannato il Comune al pagamento di € 5.000, oltre interessi e rivalutazione, delle spese di lite liquidate in € 1.725, di cui € 125 per spese, da corrispondere al difensore antistatario, nonché delle spese di consulenza tecnica d’ufficio. Il ricorso è stato notificato l’8 agosto 2025 e depositato il 4 settembre 2025. Nel corso della camera di consiglio del 16 settembre 2026, i ricorrenti hanno dichiarato che le somme erano state integralmente pagate, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile di condanna.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il sopravvenuto integrale pagamento delle somme dovute fa venir meno l’interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie spontaneamente agli obblighi risultanti dal titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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