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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23490/2026 del 18/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte appellante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda monitoria proposta per ottenere la quota del ricavato della vendita di un immobile sito in Australia, acquistato da due coniugi e intestato in misura prevalente a uno di essi. La parte ingiunta, opponendosi al decreto, sosteneva di aver finanziato integralmente l'acquisto con risorse proprie e che l'intestazione prevalente all'altra parte fosse solo formale e fiduciaria, con previsione di successiva riallocazione del bene o del prezzo; in via subordinata formulava domande di ripetizione di indebito, arricchimento senza causa, compensazione e revocazione per ingratitudine. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto. In appello, la parte soccombente censurava la ricostruzione negoziale e le statuizioni sulle prove e sul trattenimento delle somme, ma la Corte d'appello dichiarava l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo che solo l'ultimo atto di appello, notificato dopo la scadenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., fosse idoneo e che i precedenti atti, privi della data di prima udienza, fossero nulli e non interrompessero la decadenza. Nel ricorso per cassazione si deduceva, con un solo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 164, 163, 358 e 359 c.p.c., sostenendo che la seconda notificazione dell'appello costituiva mera rinnovazione della citazione originaria nulla per difetto di vocatio in ius e che, quindi, la sanatoria dovesse operare ex tunc, rendendo tempestiva l'impugnazione in quanto la prima notifica era avvenuta nei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d'appello e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il motivo perché la prima citazione in appello era stata tempestivamente notificata, sebbene nulla per mancanza della data di udienza, e la successiva notificazione integrava una rinnovazione dell'atto viziato, non una nuova impugnazione autonoma. In applicazione dell'art. 164 c.c. processuale richiamato in appello dall'art. 359 c.p.c., la rinnovazione produce sanatoria con efficacia ex tunc, sicché non poteva dichiararsi la tardività dell'appello sulla base del solo fatto che il secondo atto fosse stato notificato oltre il termine breve. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare l'appello nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dall'appellato in via subordinata quale azione di ripetizione dell'indebito per asserito venir meno della causa dell'attribuzione patrimoniale.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato dall'appellato in via subordinata quale domanda di arricchimento senza causa.

  • art. 325 c.p.c.

    Usato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.

    Norma richiamata per il requisito dell'indicazione della data della prima udienza nell'atto introduttivo; la sua omissione integra vizio della vocatio in ius.

  • art. 164 c.p.c.

    La mancanza di elementi della vocatio in ius non determina inammissibilità, ma impone la rinnovazione della citazione con sanatoria ex tunc del vizio.

  • art. 358 c.p.c.

    La Corte d'appello lo aveva richiamato per ritenere consumato il potere di impugnazione; la Cassazione ha escluso che fosse questo il criterio applicabile al caso di mera rinnovazione dell'atto nullo.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato per estendere al giudizio di appello la disciplina dell'art. 164 c.p.c. in tema di nullità della citazione e rinnovazione.

Massime di principio

  • La tempestiva notificazione di una citazione in appello priva della data di udienza non comporta di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione: se l'atto è nullo per vizio della vocatio in ius, il rimedio è la rinnovazione della citazione.
  • La rinnovazione della citazione nulla per difetto degli elementi essenziali della vocatio in ius produce sanatoria con efficacia ex tunc; pertanto la tempestività dell'impugnazione va verificata con riguardo alla prima notificazione, purché essa sia avvenuta nel termine di legge.
  • Non va confusa la rinnovazione di un atto introduttivo nullo con una nuova impugnazione sostitutiva: solo nel secondo caso rileva autonomamente la scadenza del termine per impugnare, mentre nel primo opera la disciplina sanante dell'art. 164 c.p.c. richiamata anche in appello.
  • In appello, la mancanza della data della prima udienza nell'atto di citazione integra un vizio della vocatio in ius suscettibile di sanatoria e non un motivo di inammissibilità immediata del gravame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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