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Sentenza

Sentenza n. 896/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza Sentenza n. 1740/2024 del tribunale di Bologna pubblicata il 18/12/2024.

Giustizia amministrativa202600071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bologna n. 1740/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1740/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 19 novembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo, se non già pagate, le spese legali liquidate dal giudice ordinario. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza definitiva, anche pronunciata dal giudice ordinario, non sia stata eseguita dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione e la relativa notificazione.
  • Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, tenendo conto di quanto eventualmente già adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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