Sentenza n. 11368/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - previa adozione delle più opportune misure cautelari – del giudizio di non idoneità all’Avanzamento "ad anzianità" dei Vice Brigadieri – Aliquota del 31 dicembre 2024 - espresso dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nel verbale n. -OMISSIS-del 27/10/2025 (doc. n. 1), notificato in data 4 novembre 2025 (doc. n. 2), nonché di qualsiasi altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale compreso il quadro di avanzamento relativo all'aliquota del 31 dicembre 2024 – in parte qua per la mancata inclusione del ricorrente - con ogni conseguente effetto in termini di trattamento stipendiale e di versamenti contributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità dei Vice Brigadieri relativo all'aliquota del 31 dicembre 2024 e mancata inclusione nel relativo quadro di avanzamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all'avanzamento espresso dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri, nonché gli atti presupposti e conseguenziali, chiedendone l'annullamento e prospettando i conseguenti effetti economici e contributivi. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare del TAR del 6 marzo 2026 che disponeva il riesame della posizione, la Commissione permanente competente ha rivalutato il ricorrente in data 20 marzo 2026, giudicandolo idoneo e iscrivendolo nel quadro di avanzamento per la promozione al grado superiore, con riferimento alla medesima aliquota. La rivalutazione ha inoltre dato atto dell'accoglimento dell'istanza volta a ottenere la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo inflitta l'11 maggio 2023. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo il sopravvenuto decreto di promozione pienamente satisfattivo del proprio interesse; l'amministrazione non si è opposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il verbale di rivalutazione e il conseguente decreto di promozione costituiscono una nuova determinazione amministrativa, autonoma e indipendente dalla mera esecuzione della misura cautelare, e che il loro contenuto è integralmente satisfattivo della pretesa azionata. La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse ha quindi eliminato l'utilità della decisione sul giudizio originario. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dello sviluppo della vicenda e dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale pronuncia in caso di sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere
Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta da un provvedimento sopravvenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento autonomo che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più necessaria una decisione sull'atto originariamente impugnato.
- La rivalutazione amministrativa disposta in sede cautelare può costituire una nuova ed autonoma manifestazione di volontà provvedimentale, e non una mera attività esecutiva della misura cautelare; se il relativo esito è pienamente satisfattivo, essa determina la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →